Intervista a
Osvaldo Veneziano, Presidente nazionale Arcicaccia
È davvero necessario cambiare la Legge 157/1992?
Non era l’emergenza del Paese, comunque si potrebbe parlare di un adeguamento della 157, perché ovviamente quest’ultima legge non è intoccabile, ma seguendo almeno due passaggi: prima di tutto, partendo da un buon livello di conoscenza sullo stato di applicazione della legge che si vuole innovare (ma lo Stato non ha realizzato rapporti su ciò, non esiste un documento che identifichi lo stato di attuazione della 157). Secondo punto: eventuali migliorie hanno bisogno di essere condivise, prima che politicamente, dalle categorie interessate: ambientalisti (associazioni dialoganti, non quelle proprio abrogative), agricoltori, cacciatori. È necessario che queste concordino le linee di intervento in modo da rendere più applicabile la legge. Esistono dei tentativi, oggi in stand-by, di fornire delle linee comuni per un aggiornamento della legge 157 che mantenga il suo fulcro nella conservazione della biodiversità. Purtroppo la normativa vigente spesso è stata disapplicata da alcuni ambiti venatori, che hanno comprato selvaggina dall’estero.. Mentre Arcicaccia auspica un’armonia di propositi e di gestione della fauna locale anche in accordo alla legge italiana sulle aree protette (L.394/1991 –vedi quadro normativo). In Italia esistono problemi che prescindono la tematica generale della caccia e per tale motivo andrebbero affrontati in maniera specifica: alcune specie sono state portate da diverse variabili, sia naturali che antropiche, ad avere una consistenza tale da arrecare danni all’agricoltura. È vero, ma questa problematica attuale può essere sganciata dalla riforma sulla caccia e affrontata in un iter ad hoc: attraverso interventi preventivi ad esempio, limitando le immissioni di ulteriore fauna, intensificando la protezione del territorio agricolo e migliorando la gestione e lo studio della fauna locale, effettuando dei rapporti su stato e distribuzione delle specie.. Sarebbe utile un provvedimento mirato.
Quindi nei fatti, il Ddl Orsi, migliora o peggiora la situazione nazionale in materia di caccia?
Attualmente non risponde all’interesse delle categorie, è in contrasto con le elementari indicazioni scientifiche che poggiano sulla conservazione; dato che il Ddl sembra più orientato alla vendibilità della fauna come prodotto, soprattutto per quanto riguarda gli ungulati. Anche per gli stessi cacciatori, il Ddl complica le cose, creando una maggiore complessità burocratica e procedurale, ad esempio prevedendo la necessità di 8 licenze invece di 1… O il fatto di legalizzare la caccia su neve… ma persino il mio cane si rivolterebbe se lo portassi a cacciare nella neve, è contro la nostra stessa etica venatoria.
Secondo la Sua esperienza, esiste il rischio che l’uso estensivo del “controllo faunistico” possa aprire le porte ad una pressione eccessiva sul capitale faunistico nelle aree protette?
Già nella 157 esiste la possibilità in intervenire in territorio protetto, per reale necessità di contenimento, ma sempre appurata la reale necessità, per un determinato intervento, in un dato tempo. Se, ad esempio, una popolazione in eccesso di cinghiali ha un impatto negativo rilevante sull’ambiente, sulla flora e l’agricoltura locale, occorrono deroghe, ma in un tempo dato, sotto il controllo degli enti gestori delle aree protette, delle guardie parco etc.. Se invece questa pratica diviene una modalità forever.. è fuori dal concetto scientifico, salta il principio secondo cui il 30% del territorio regionale dovrebbe essere protetto.
Quanti cacciatori sono ufficialmente registrati in Italia?
In Italia è quasi impossibile identificare con certezza il numero dei cacciatori ufficiali. Né lo Stato, né le questure forniscono documenti con cifre ufficiali confermate. Io credo comunque che la stima più credibile si aggiri intorno ai 750.000 cacciatori. Un problema reale è il rapporto con le nuove generazioni: la popolazione venatoria è molto anziana, e questa è una questione che andrebbe affrontata seriamente, insieme al ruolo della caccia nella conservazione, nella tutela della fauna selvatica. Queste priorità non sono ben evidenziate nel Ddl, né forse dalle Regioni, che destinano gli introiti derivanti da licenze e robe varie per comprare selvaggina dall’estero invece che destinarli al ripristino ambientale e alla ricostituzione di popolazioni vitali di fauna autoctona.
Art 11, co 9,10: tirocinio di caccia per 16enni: cosa ne pensa?
Beh… io ho iniziato a 16 anni, ma credo che il problema nel Ddl sia stato affrontato male. Potevano proporre un percorso di preparazione dai 16 anni, con esercitazioni, quiz, per poi prendere il porto d’armi a 18 anni compiuti. Questa proposta suscita rancori inutili fra le diversi parti in causa, oltre al suscitare problemi di altra natura: Il 16 enne deve essere accompagnato, ma dato che nella caccia comunque non si può procedere a braccetto, per sicurezza personale, se dovesse succedere una disgrazia, la responsabilità su chi cadrebbe? Sull’accompagnatore, con risvolti anche penali.. Insomma, il rapporto con i giovani è una questione attuale, che andrebbe affrontato in maniera seria.
All’ art. 12 e 18-ter, con il termine specie “opportunistiche ed invasive”, si legalizza l’abbattimento di specie non cacciabili normalmente, purché siano "fastidiose"? E’ così?
Non si risolve così il problema, è un’esagerazione. In questo modo si cade nel problema di farsi giustizia da soli, magari sparando anche a specie protette. Dà adito ad interpretazioni oserei dire border line della legge, fino ad arrivare al bracconaggio, lascia porte aperte ai reati.
Perché estendere la caccia un’ora dopo il tramonto (art.16)? Non è più difficile distinguere quali specie si possono abbattere e quali no?
Ma.. non c’è nessuna finalità. Tutto questo avverrebbe a fronte del pagamento di permessi; incentivo ancora una volta a leggere la fauna come un prodotto vendibile; invece è un patrimonio dell’intera collettività, che non andrebbe commercializzato per facili guadagni.
Secondo invece l’art. 4, più specie possono essere richiami vivi, senza l’utilizzo di anellini identificativi per legittimare la provenienza dei singoli esemplari.. Come mai? E poi, da non esperta in caccia, a quale scopo permettere la detenzione di richiami vivi appartenenti ad una specie non cacciabile?
Già ora i richiami vivi utilizzabili ci sono e sono sufficienti. A che pro consentire la detenzione di così tanti richiami vivi, oltretutto nemmeno più identificabili con l’anellino.. Forse alcuni si usano per la caccia.. e altri finiscono in polenta e usei.. O nel commercio.. Il discorso è ancora più complesso per quanto riguarda la possibilità di utilizzare come richiami vivi specie non cacciabili: legalizzando l’utilizzo come richiamo vivo di specie in teoria non cacciabili, mi porto avanti nell’aggirare tale divieto, poiché poi ho lo spazio per ottenere una deroga all’elenco che prevede quali specie siano cacciabili e quali no. Una volta ottenuta la deroga, e avendo già, grazie a questo nuovo art. 4, la possibilità di utilizzare il richiamo vivo ad hoc, il gioco è fatto.
Quindi, mi corregga se ho capito male, io mi porto avanti allargando lo spettro di specie utilizzabili come zimbelli, pensando di portare poi nell’elenco delle specie soggette ad attività venatoria anche quelle determinate specie per cui ho già il richiamo?
Si, in realtà è semplice, solo che così facendo si provoca una doppia inflazione, andando ad utilizzare come richiamo vivo e oltretutto a cacciare una specie che, al contrario, andrebbe tutelata.
Spariscono gli anelli di riconoscimento per i richiami vivi –“un certificato di provenienza” (art. 5) sarà davvero sufficiente?
No, non sarà sufficiente. Come si farà a distinguere un tordo dall’altro tramite un pezzo di carta? Con le impronte digitali..? Inoltre, l’utilizzo della pratica dell’inanellamento è una modalità di riconoscimento utilizzata da tutti gli ornitologi del mondo, evidentemente quindi non così fastidiosa (come dichiarato dal Senatore Orsi). Ancora una volta si apre la porta ad un’interpretazione border line della legge, in un sottile divisorio tra legalità ed illegalità. Chi onestamente continuerà a tenere un determinato uccello con rispettivo certificato d’identificazione; chi, meno onestamente, terrà più uccelli con un unico, comune certificato.. come fare a dire univocamente a quale esemplare, univocamente, si riferisce il certificato? E poi se l’uccello muore, l’onesto cacciatore dichiara il tutto, si procura legalmente un altro richiamo vivo.. ma il meno onesto avrà la possibilità, data dall’incertezza della normativa, di sostituire meno legalmente il richiamo con un altro, tenendo lo stesso certificato.. E come si procurerà il sostituto? E il richiamo di prima sarà davvero morto o sarà stato venduto?
L’art. 15 disciplina invece la mobilità dei cacciatori negli Ambiti Territoriali di Caccia, l’art.11, co 13 prevede che la licenza di porto di fucili per caccia abbia validità su tutto il territorio nazionale. Quali conseguenze?
Attualmente ci sono forme di mobilità programmate: tele prenotazioni, si telefona ad un numero prefissato e si verifica se c’è posto o no. Con il Ddl si prevedono invece diverse procedure, che introducono maggiore confusione, prevedendo richieste via fax, telefono e altro.., si tratta dell’ennesimo marchingegno, che crea anche problemi interpretativi, richiedendo più soldi per gli spostamenti. A chi giova tutto questo? Anche il fatto di consentire la restituzione delle armi sotto pagamento di un corrispettivo monetario dopo un sequestro dovuto ad azioni di bracconaggio.. Rialza un muro tra le categorie interessate, stimolando un clima da crociata anziché dialettico, utilizzando la caccia come mercanzia elettorale, riferendosi ad un rapporto distorto tra le parti.
Parlando di rapporto distorto, com’è vista dagli stessi cacciatori la possibilità, prevista dal nuovo art.22, di cacciare da veicoli, anche da natanti a motore spento?
Vista la conformazione territoriale italiana, non dovrebbe essere così, si tratta di un ragionamento prima di tutto etico, che interessa anche la possibilità di cacciare nella neve, su ghiaccio, dopo il tramonto.. Tutto questo allontana la possibilità di avvicinare i giovani alla caccia, offende l’etica stessa della pratica venatoria. Sono fasi ormai superate, che vengono, non si sa perché, riproposte nel Ddl.. Così come un cacciatore non dovrebbe essere interessato a praticare la caccia da appostamento alla beccaccia, sapendo che quest’ultima si trova già in una situazione di difficoltà, allo stesso modo dovrebbe vergognarsi nell’esercitare la caccia in determinate condizioni.
Quindi anche a proposito dell’art 16, che consente l’estensione della caccia dopo il tramonto, come vi ponete?
Ma no infatti, a noi non interessa, sia per un discorso di etica, per il quale non vogliamo approfittare di situazioni climatiche o di momenti della giornata in cui l’animale è più svantaggiato, sia per la nostra stessa incolumità.. sparare al buio.. non ce n’è bisogno.
Nel Ddl Orsi non c’è il divieto di utilizzo di pallini al piombo in zone umide, nonostante una posizione nazionale e internazionale chiara a riguardo, come si sta muovendo il mondo venatorio italiano?
Da tutte le associazioni venatorie a livello europeo parte il divieto di utilizzare il piombo. C’è stata la sottoscrizione a BirdLife International, vietando appunto l’utilizzo di pallini al piombo nelle zone umide. In Italia si producono già armi pronte a sparare anche l’acciaio, però poi la parte produttiva focalizzata sulle cartucce preferisce continuare a commercializzare anche le munizioni al piombo, per così dire.. far fuori le scorte che hanno già prodotto e in magazzino…
All’art 16 sparisce il divieto di immettere fauna dopo il 31 agosto, in questo modo esemplari di specie cacciabili possono essere introdotti in determinate aree proprio in periodo di attività venatoria, ciò darebbe il tempo alla fauna medesima di ambientarsi nel nuovo ambiente?
Alla base purtroppo c’è sempre un’idea mercantile della fauna, non si parte da un principio di conservazione. L’etica che fine fa? Invece di preoccuparsi di far nascere prima che cacciare..
Ricostituire popolazioni stabili ed autosufficienti, cosa che sarebbe la finalità istitutiva delle azionde faunistico-venatorie, ricreare condizioni ottimali per la fauna?
Sì infatti, è anche contro le finalità istitutive.. tutti gli interventi in questo campo andrebbero fatti in base a censimenti, rapporti, studi di alta qualità, in base ai risultati dei quali poter programmare interventi di pianificazione e gestione faunistica. Anche per questi motivi poi i giovani non si avvicinano al mondo venatorio.
L’art. 22 consente la caccia in valichi montani; tali aree sono oggi interdette alla caccia per un raggio di 1000 metri, in questo modo l’avifauna migratrice ha tranquillità per sostare, riposarsi, trovare ristoro etc.. Consentire lo svolgersi di attività venatorie anche in questi ambienti può comportare forme di disturbo, o aprire la possibilità del bracconaggio per la difficoltà strutturale di controllo?
Il limite dei 1000 metri comunque non vale se parliamo di caccia a specie in esubero, quindi di interventi di contenimento.. Per il resto si ritorna al problema della mancanza di confine tra legalità ed illegalità.. così come la possibilità di riprendere il fucile a seguito del pagamento di soldi dopo esser stati fermati per bracconaggio. Questa è un po’ la filosofia che permea tutti gli articoli, non solo il 22.
Ciò che realmente serve è maggior coordinamento tra le parti, lavorare insieme, effettuare una vigilanza coordinata, anche incrementando il presidio, perché no?
A proposito della necessità di cooperare, anche nel presidio contro il bracconaggio, attraverso l’art. 27 si vuole diminuire o eliminare del tutto il ruolo dei guardia parco, guardie ecologiche e zoofile. Come va interpretato a Suo parere questo articolo?
Sì, mi lasci proprio accentuare il problema del bracconaggio e della sicurezza, anche per gli stessi cacciatori: ad oggi in Italia non esiste una norma adeguata che disciplini la sicurezza dei cacciatori. Anche il fatto di utilizzare dei giubbetti catarifrangenti durante l’esercizio venatorio… Ma perché non dovremmo farlo? Perché poi potremmo essere individuati più facilmente dai guardia parco? E quindi? Per i cacciatori che rispettano i tempi e le norme, non sussiste il problema, e inoltre noi stessi saremmo più tranquilli, evitando rischi inutili per la nostra incolumità. Ma il problema, forse, sta nel volersi guadagnare il favore di qualche ricco cacciatore aderente a qualche partito.
Anche perché, torno a ribadire, è nel nostro interesse preservare popolazioni vitali di animali, quindi, siamo favorevoli ad un controllo diffuso sul territorio agro-silvo-pastorale, ad un’azione coordinata e condivisa delle diverse parti in causa finalizzata ad una conservazione della biodiversità italiana.
Grazie ad Osvaldo Veneziano,
Presidente Nazionale Arcicaccia