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Conosciamo da vicino la proposta di riforma della legge
per la protezione della fauna e la caccia

 

 

Report
Disegno di Legge Orsi

Promuovere l’ambiente attraverso l’educazione,
l’informazione, la comunicazione
www.amb-ire.com

Il presente Report nasce dall’esigenza, più volte esternata dalle diverse parti in causa, cittadini compresi, di capire e approfondire le dinamiche contenute nel Disegno di Legge presentato dal Senatore Orsi in via definitiva lo scorso 11 marzo 2009. L’iniziativa di intervenire sulla legislazione italiana in materia di caccia e territorio arriva dopo uno dei tanti ammonimenti dell’Unione Europea volto a richiamare l’Italia al rispetto delle direttive comunitarie e a sollecitare il nostro Paese a dotarsi di una struttura normativa valida ed efficiente in materia di tutela delle specie minacciate e degli ecosistemi naturali a rischio.

A fronte di questi richiami all’ordine, la proposta del Senatore Orsi di ammodernamento della legge 157/1992 (recante norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio) ha fatto da subito discutere proprio perché è parsa, almeno ad alcuni, un passo indietro nella salvaguardia del patrimonio faunistico ed ambientale. Le modifiche proposte “riguardano la cattura temporanea e l'inanellamento, l'esercizio venatorio da appostamento fisso ed i richiami vivi, la definizione della zona faunistica delle Alpi, le forme di prelievo venatorio specialistico, la gestione programmata della caccia, la mobilità per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, la gestione degli ungulati selvatici, la caccia alle specie opportunistiche ed invasive, il controllo faunistico, i divieti di caccia, la licenza di porto di fucile per uso di caccia e l'abilitazione all'esercizio venatorio, le tasse di concessione regionale, il fondo di garanzia per le vittime della caccia ed il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, la vigilanza venatoria e le sanzioni amministrative” (Intervento del Sen. Orsi in Commissione Territorio, Ambiente e Beni Culturali, 71ª Seduta, 11 marzo 2009).

Non abbiamo inserito appositamente una parte dettagliata riguardo i contenuti del Ddl, perché ci è sembrato di maggior stimolo alla lettura completa del lavoro presentare le modifiche rilevanti proposte da tale decreto nello svolgersi dei dialoghi con i nostri interlocutori.

Il nostro intento è stato dunque quello di chiarire, se pur brevemente, il quadro normativo attualmente vigente, al fine di creare una minima consapevolezza delle norme vigenti sul territorio italiano in materia ambientale; volendo rendere più vivo il confronto, abbiamo dato voce a tre rappresentanti delle categorie che si sono esposte nel dibattito riguardante il Ddl, chi a favore, chi contro.

Chi meglio di loro poteva accompagnarci nell’analisi del Ddl Orsi?

Troverete quindi tre interviste: una a Danilo Selvaggi, Responsabile nazionale dei rapporti istituzionali Lipu (Lega italiana protezione uccelli); la seconda a Osvaldo Veneziano, Presidente nazionale Arcicaccia; la terza a Rodolfo Grassi, Presidente Provinciale Fidc Milano.

La struttura del Report è libera, sullo stampo dei libri interattivi. Partite quindi da dove desiderate, saltate le parti che volete, il filo si ritrova sempre… Le domande rivolte ai nostri intervistati seguono una struttura comune, voluta appositamente per consentire ai lettori un confronto tra le varie posizioni esistenti; ovviamente, a seconda delle differenti competenze dell’intervistato, in ciascuna intervista sono stati approfonditi aspetti specifici .

Manca una voce in questo lavoro, quella del Senatore Orsi, cui ovviamente è stata a suo tempo richiesta l’intervista, in quanto proponente del Disegno di legge. Per il resto, se qualcuno avesse voglia di partecipare al dibattito in corso, mi contatti senza alcun problema: marta.mainini@amb-ire.com; o visiti il nostro sito: www.amb-ire.com. Andiamo dentro le notizie; buona informazione

Viene di seguito presentato, in via sommaria per ovvie esigenze di lettura, il quadro normativo in cui il Ddl Orsi andrebbe ad inserirsi. Ricordo quindi che il breve sguardo normativo non vuole essere esaustivo, bensì un semplice punto di partenza per una migliore comprensione dei fatti ed un eventuale, personale, approfondimento legislativo.

In Italia vige la legge quadro sulle aree protette 394/1991 finalizzata a garantire e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale del Paese (cfr. l’art. 1 comma 1), in dichiarata attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, attraverso l’azione coordinata di Stato, regioni ed enti locali. Detta legge propone un tessuto normativo efficace volto a integrare e promuovere una stretta collaborazione fra enti statali, regionali e locali al fine di conservare il territorio nazionale e il patrimonio faunistico che in esso risiede. L’approccio transcalare della legge quadro offre la possibilità di un dialogo e di una cooperazione tra i diversi livelli amministrativi, non dimenticando però di sancire la natura sovraordinata della pianificazione, garantendo in tal modo un ordine gerarchico tra le parti e una necessaria supervisione.

Oltre alla normativa italiana, è rilevante allargare lo sguardo al panorama europeo ed internazionale. Nel primo caso è necessario ricordare l’esistenza della direttiva comunitaria 79/409/CEE, grazie alla quale vengono create le Zps (zone a protezione speciale) ovvero territori idonei per estensione e localizzazione geografica alla conservazione degli uccelli selvatici e dell’avifauna migratoria; successivamente viene emanata la direttiva 92/43/CEE, meglio conosciuta come “direttiva Habitat”, attraverso la quale vengono istituite le Zsc (zone speciali di conservazione) e Sic (siti di importanza comunitaria) luoghi nei quali si rileva la presenza di habitat e specie animali e vegetali ritenute prioritarie per la conservazione della biodiversità a scala europea. Sic e Zps costituiscono infatti quegli ecosistemi che si connettono a livello sovranazionale nella rete europea denominata Natura 2000.

Volgendo lo sguardo al panorama internazionale inoltre, si evidenzia l’esistenza di AEWA - Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, ovvero della più estesa alleanza sviluppata in accordo alla Convenzione sulle specie migratorie, alla quale il nostro Paese ha aderito con propria normativa in data 1-09-2006. L’accordo per la conservazione degli uccelli acquatici migratori di Africa-Eurasia è stato concluso il 16 giugno 1995, per poi entrare in vigore il 1 novembre 1999. Da quel momento AEWA è ufficialmente un accordo indipendente e internazionale e copre 255 specie di uccelli ecologicamente dipendenti dalle zone umide per almeno una parte del loro ciclo annuale. Il trattato ha interessato 118 Stati e la Comunità Europea, il suo range d’azione si estende dal Canada alla Russia, fino agli estremi meridionali dell’Africa, stabilendo delle coordinate e delle azioni concertate da implementare in ciascun Stato firmatario, a seconda della posizione in cui esso si trova all’interno del sistema migratorio delle specie interessate.

Dei 118 Stati interessati dalla rotta migratoria, cui vanno aggiunti quelli facenti parte della Comunità Europea, al 1 novembre 2008, 62 sono diventati ufficialmente parti contraenti l’Aewa. Ovviamente le parti sono chiamate a rispondere ad un concertato Piano d’Azione che coinvolge la conservazione di specie e habitat; la gestione delle attività antropiche, le attività di ricerca e monitoraggio, educazione e informazione e, fondamentale, l’implementazione.

Oltre a questo movimento internazionale, è da rilevare come nel luglio 2006 sia entrato in vigore un progetto per le rotte migratorie tra Africa ed Eurasia, portato avanti da Wetlands International in stretta cooperazione con Birdlife International, focalizzato maggiormente in: accrescimento delle capacità e competenze dei singoli Stati, cooperazione nella ricerca e nel monitoraggio, azioni di comunicazione e dialogo fra gli Stati interessati.

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Fonte: Mappa delle parti firmatarie, contraenti e non partecipanti Aewa, http://www.unep-aewa.org/map/map_large.htm

Come si può ben notare dall’immagine, l’Italia rappresenta un corridoio per la fauna migratoria (non solo per i volatili) e dovrebbe quindi legiferare e intervenire in merito alla gestione della fauna selvatica anche a partire da questa consapevolezza: le specie presenti sul territorio nazionale costituiscono un patrimonio insostituibile per tutta la collettività, non solo italiana.

Anche alla luce di queste considerazioni, nell’accordo per la conservazione degli uccelli acquatici migratori tra Africa ed Eurasia, nella sezione Gestione delle attività antropiche – caccia troviamo i seguenti punti di interesse (fonte: http://www.unep-aewa.org/documents/index.htm).

A ciascun paese firmatario viene chiesto di:

- Descrivere le misure normative e legali più rilevanti, atte a controllare la caccia, nel proprio territorio di competenza, delle specie interessate dall’accordo internazionale, riguardo ad esempio la pratica della caccia con munizioni al piombo o con esche avvelenate, il bracconaggio …

- Ciascun paese monitora i propri livelli di caccia? Se si, come vengono acquisite queste informazioni e realizzati questi studi?

- Descrivete le azioni intraprese dalle associazioni di caccia o altre organizzazioni volte a gestire l’attività venatoria, ad esempio azioni in collaborazione, le modalità riguardo le concessioni di licenze, test di competenze..

Nel documento “Aewa implementazioni delle priorità internazionali per 2006-2008” si legge:

Valutazione dello sfruttamento degli uccelli acquatici nelle aree interessate dall’accordo (AP 4.1.5)

Gli uccelli acquatici sono sfruttati in modo esteso in tutti gli Stati compresi nell’accordo Aewa per sport, commercio e sostentamento (...). Ciò nonostante poco è conosciuto sul livello di tale sfruttamento (...) e sull’impatto che tale pratica ha sulle popolazioni di queste specie. L’impatto della caccia sull’avifauna è infatti poco conosciuto e sarebbe quindi un valido oggetto di studio. A questo scopo si propone di esaminare la localizzazione, il livello per specie, i metodi e impatti del prelievo degli uccelli acquatici nelle aree interessate dall’Accordo Aewa.

Riesame dell’uso di munizioni non tossiche nella caccia (AP 4.1.4)

Brussels 1991, Europa centrale 2001.. sono i più importanti momenti internazionali finalizzati a mettere al bando le munizioni al piombo. Ma è necessario un lavoro ulteriore e aggiornato, soprattutto sulle valide basi dello studio già iniziato da Wetlands International.

È necessario che ogni Stato affronti il tema di uno sfruttamento sostenibile dell’avifauna (AP 4.1.1)

Milioni di uccelli vengono abbattuti mentre migrano tra i Paesi dell’Accordo Aewa ogni anno. Alcuni di questi uccelli sono riconosciuti a livello internazionale come specie minacciate. Oltre al prelevamento diretto, gli uccelli migratori sono minacciati in particolare dall’avvelenamento dovuto all’inquinamento del loro habitat causato dagli spari al piombo. (..) Un dibattito regionale dovrebbe svolgersi per promuovere pratiche venatorie più sostenibili e rinforzare la cooperazione tra i diversi impegni internazionali e nazionali riguardo la conservazione degli uccelli migratori, così come riguardo la gestione della caccia agli uccelli, al fine di ridurre il prelievo eccessivo, indiscriminato ed illegale dell’avifauna migratoria.

Abbiamo così concluso la panoramica inerente le norme nazionali ed internazionali vigenti sul territorio italiano ed europeo; avviamoci ora al confronto diretto con gli specialisti che gentilmente ci hanno concesso l’intervista.