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Le leggi italiane e le sanzioni previste per l'uso e la detenzione delle sostanze

 

Per districarci un po' nel caotico mondo delle sanzioni penali ed amministrative legate all'uso ed alla detenzione delle sostanze stupefacenti, possiamo esemplificare tre situazioni. Le pene previste dall'ordinamento nel caso di produzione, detenzione e spaccio di sostanze psicotrope e stupefacenti. Le sanzioni che colpiscono la "detenzione per uso personale". La condanna che rischia chi, dopo averle assunte, si mette alla guida di una macchina.

Delle prime due si occupa un Testo unico risalente al 1990, e più volte rimaneggiato (il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). La terza fattispecie è, invece, disciplinata dal Codice della Strada, che nel 2007 ha inasprito il regime repressivo.

Ma veniamo alle singole ipotesi.

La sanzione - per chi senza autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura, consegna, in sostanza, si trova in possesso, "per qualunque scopo di sostanza psicotrope individuate in una apposita tabella"- è molto pesante.

Si rischiano dai sei ai venti anni di reclusione ed una multa che può andare dai 26.000,00 a 260.000,00 euro.

La mano punitiva dello Stato è invece un po' meno pesante se il "fatto" è di "lieve entità". Venire sorpresi con "poca" droga costa, in tal caso, da uno a sei anni di reclusione ed una multa dai 3.000 a 26.000 euro.

Il sistema sanzionatorio che qui si è descritto, è, nel complesso, molto severo per due ordini di ragioni.

Da un lato, è stata eliminata la distinzione in passato esistente tra droghe leggere (ecstasy, hashish, marijuana, anfetamine) e pesanti (cocaina, eroina).

Agli occhi della legge, essere trovati in possesso delle une o delle altre non fa differenza alcuna.

Dall'altro, la normativa si fonda sulla presunzione che la detenzione di droga è sempre finalizzata a fini di spaccio. Il sistema punitivo può essere, in sostanza, riassunto con l'equazione: "tanta droga = tanto spaccio = tanta pena. Poca droga = poco spaccio = poca pena."

Ma passiamo ora alla seconda ipotesi. Quella della "detenzione ad uso personale" : possesso di uno spinello, di un "pezzo" di cocaina, di una "pallina" di eroina, di una pastiglia, di un cristallo di crack.

Occorre, innanzitutto, premettere che la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non configura quello che tecnicamente può essere definito "un reato". La detenzione ad uso personale non è, cioè, un comportamento penalmente rilevante, ma un mero illecito amministrativo.

Un comportamento che agli occhi del legislatore appare, dal punto di vista della pericolosità sociale, un po' meno grave. Ed, in quanto tale, è punito in modo più lieve. Non con pene detentive (notti in carcere per capirci), ma con l'irrogazione di una o più delle cosiddette "sanzioni amministrative" .

Che possono consistere nella sospensione - da un minimo di un mese ad un massimo di un anno - della patente di guida, della licenza o del porto d'armi. Ovvero nel divieto di conseguirle. Nella sospensione del passaporto, di altro documento equipollente; del permesso di soggiorno per motivi di turismo ovvero nel divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Per chi viene sorpreso con uno spinello o un "pezzo" di coca scatta la segnalazione al Prefetto, che, se ritiene fondato l'accertamento, convoca il "pizzicato" per un colloquio, al termine del quale decide il tipo di sanzione da rifilare e la sua durata. Se lo considera opportuno, il Prefetto può anche invitarlo a seguire un programma terapeutico e di riabilitazione.

Contro l'ordinanza che dispone la convocazione, od il decreto che eroga le sanzioni è possibile fare ricorso - nel ristrettissimo termine di dieci giorni - al Giudice di Pace (al Tribunale dei Minori se, invece, si tratta di minorenne).

Per i più fortunati. Per chi è "pulito" e viene beccato per la prima volta.

Per chi riesce a dare rassicurazioni sul fatto che in futuro non importerà, non acquisterà, si asterrà dal detenere sostanze psicotrope e stupefacenti, il tutto potrebbe chiudersi con una pacca sulla spalla del Prefetto e l'invito a stare alla "larga dagli spinelli".

Ma non illudetevi. Cavarsela con una mera contestazione di illecito amministrativo è ipotesi assai rara. Che si verifica solo quando sia manifestamente evidente che il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto sia destinato ad un uso esclusivamente personale. Occorre cioè che la "partita" sia talmente "scarsa" da non essere materialmente oggetto di possibile spaccio.

Al di fuori di questa ipotesi niente sconti.

Niente pacca sulla spalla del Prefetto. Ma arresto immediato da parte delle forse di polizia. Fermo per il tempo consentito dalla legge (ovvero 48 ore), in attesa che il Pubblico Ministero decida se procedere con un giudizio direttissimo (che avviene nelle successive 48 ore) oppure se chiedere al Giudice per le indagini preliminari la convalida dell'arresto con contestuale richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

E allora, si chiederanno preoccupati i consumatori abituali di sostanze stupefacenti, quando la loro detenzione può essere considerata "ad uso personale"?

La risposta la si trova nelle tabelle ministeriali allegate al Testo Unico sugli stupefacenti. Che indicano "dose media singola", "moltiplicatori" e "principi attivi" (la vera sostanza stupefacente) necessari per individuare i quantitativi massimi di sostanza stupefacente che è lecito detenere.

Eccovi qualche esempio. Per legge non si potranno detenere più di 750mg di principio attivo di cocaina. Cioè 5 "pezzi" della dose media singola di 150 mg.

Passerete grossi guai se vi troveranno con più di 500 mg di marijuana (l'equivalente di 20 "canne" Il principio attivo della "maria" è infatti pari a 25mg di THC).

Della guida in stato di "alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope" si occupa, infine, il Codice della strada che prevede una sanzione pecuniaria che può andare dai 1.500,00 a 6.000,00 euro e l'arresto da tre mesi ad un anno. (Le pene sono state inasprite nel 2007 dopo i tristi eventi, saltati alla ribalta della cronaca, di autisti che guidavano "fatti").

Quando, poi, il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, o in caso di recidiva nel biennio è prevista anche la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno o la sua revoca.

Pene raddoppiate - con annessa revoca della patente - per chi, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, provoca anche un incidente stradale.

 

Di Alessandro Meregalli ed Emanuela Beacco

Gli autori di Vorrei
Emanuela Beacco