La terra… dalla parte dei bambini è un altro mondo

Negli ultimi anni il Parlamento Italiano ed i Governi che si sono succeduti (intervenuti per delega), hanno approvato una nuova legislazione che modifica il Diritto di famiglia e con esso il Diritto Minorile. Il tempo di attuazione delle nuove norme già trascorso, è sufficiente per una prima valutazione di esito: se si parte dall’interesse preminente dei bambini si ha l’impressione che la situazione sia mutata, ma non migliorata. In principio, fino a vent’anni fa, c’era il minore da tutelare, il Giudice minorile, la famiglia del minore ed i Professionisti del Consultorio Familiare1 e del Servizio Sociale Comunale. Le decisioni erano rapide e l’influenza dei professionisti dei servizi pubblici sui Giudici togati spesso decisiva. All’epoca i Giudici intervenivano il meno possibile nella vita privata delle famiglie. Per ottenere una azione a protezione di un minore, occorreva che fosse provato lo stato di abbandono materiale o la violenza fisica, palese e inequivocabile. Era quasi impensabile per un Giudice allontanare coattivamente un minore per il solo fatto che i genitori avevano crisi psicotiche o erano dediti all’uso di sostanze stupefacenti. Diciamo che i giudici minorili cercavano di non dare nell’occhio, ancora intrisi (e con essi parte della popolazione) di cultura del diritto romano (il pater familias con diritto di vita e di morte sui figli). Poi negli anni ’80 la cultura giuridica sui minori cominciò a cambiare e le esigenze dei bambini cominciarono ad esser prese in maggiore considerazione: i Giudici minorili si organizzarono in associazione e si appoggiarono agli studiosi dell’infanzia per capire meglio i bambini; lo stile ed il comportamento dei Tribunali dei Minori cominciò a virare: all’inizio degli anni ’90, in applicazione della legislazione del 1983, si cominciò ad intervenire anche nei casi di abbandono morale, di abuso e trascuratezza, anche in assenza di abbandono materiale. Le personalità francamente psicotiche e tossicomaniche cominciarono ad apparire nella loro incapacità di assicurare le cure necessarie ed appropriate ai bambini. In quegli anni l’autorità dei Magistrati e dei loro collaboratori all’interno dei Servizi Pubblici era ancora considerata socialmente degna di rispetto. Dall’inizio del 2000, è iniziata una nuova epoca. Nel mentre tutte le forze partitiche dichiaravano pubblicamente che occorreva semplificare le procedure burocratiche comprese quelle processuali per ottenere uno snellimento dei processi ed arrivare alle sentenze in tempi più celeri, il Parlamento trasversalmente inteso (tutti i partiti) cominciava ad approvare una serie di norme che appesantivano le procedure processuali e rallentavano ulteriormente quando addirittura non impedivano il completamento dei processi.

Quelle norme venivano giustificate con la necessità di garantire meglio i diritti individuali ivi compreso il diritto alla difesa dei soggetti implicati. Una nuova legislazione maggiormente garantista in un sistema sociopolitico e culturale attualmente dominante nell’occidente industrializzato è intesa come un valore. Ma ogni fatto acquista un significato all’interno del suo contesto di riferimento. Viviamo in un momento storico in cui le leggi che dovrebbero garantire i diritti individuali - quando producono una complicazione delle procedure processuali – finiscono per essere garantiste solo in apparenza: la complicazione rende lento e farraginoso il processo mentre i bambini in pericolo o in difficoltà hanno bisogno di tempi rapidi e di decisioni sagge e non ambigue. Un processo lento e contradditorio non può andare incontro agli interessi dei bambini. Questo garantismo dunque chi favorisce di fatto? Forse la parte socialmente più forte?

Si è iniziato con la Legge sulla privacy (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996) e prima ancora con la Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, estesa anche al campo minorile. Una prima conseguenza è stata quella della possibilità offerta a chiunque di accedere agli atti del procedimento minorile, comprese le relazioni dei professionisti dei Servizi sociosanitari pubblici, fatto questo che ha esposto gli esperti all’ostilità ed alle possibili rappresaglie dei genitori di bambini da tutelare, genitori a volte disturbati psichicamente o delinquenti, a volte anche pregiudicati. Poi è stata la volta della nuova legislazione sulla adozione nazionale e internazionale (su cui Berlusconi ha fatto campagna elettorale cavalcando la lobby delle associazioni interessate ad eliminare i servizi pubblici come step valutativo dei potenziali genitori): si è preteso – per Legge - che i Servizi pubblici si esprimessero sulle capacità dei genitori candidati all’adozione in non più di 4 mesi, obiettivo impossibile visto che contemporaneamente lo stesso Stato adottava una politica di sistematica e semestrale riduzione del personale dipendente del Sistema Sanitario Nazionale depauperando i Servizi. Nel 2006 è arrivata la legge sull’affido condiviso. Un regalo alle associazioni di padri che da anni su tutti i mezzi di comunicazione di massa invocavano l’intervento del Parlamento contro la prassi dell’affido dei figli alla madre in caso di separazione. E così, un Parlamento male orientato, passando da un estremo all’altro, ha deciso trasversalmente di avallare una linea contro natura: l’obbligo - per Legge - che l’affido sia condiviso. Come dire che i due genitori, per amore dei figli, si debbono voler bene per forza. Infatti la Legge del 2006 prevede che il Giudice non possa fare altrimenti: deve procedere, in caso di separazione dei coniugi, con un affido condiviso; l’affido esclusivo ad uno dei due coniugi è considerato fatto eccezionale che deve essere fortemente motivato dal Giudice nel provvedimento. Il che rende l’affido esclusivo un provvedimento non ordinario. Questo ribaltamento degli equilibri (molti genitori di fatto continuano ad odiarsi ma sono obbligati a volersi bene per legge) ha determinato situazioni critiche molto sfavorevoli ai bambini: citiamo solo a titolo di esempio il numero abnorme di bambini al di sotto dei 6 anni costretti dall’affido condiviso a dormire metà settimana da un coniuge e metà nella casa dell’altro coniuge, con danni enormi ai processi di sviluppo. Abbiamo inoltre assistito e stiamo assistendo ad un impiego massiccio degli avvocati che spesso alimentano conflitti senza fine che nuocciono fortemente alla serenità e alla salute dei bambini. In questi ultimi anni, attraverso provvedimenti in successione, il Parlamento ha modificato e sta continuando a modificare lo scenario in cui operano coloro cui è affidata la tutela dei bambini. La scena dei procedimenti giudiziari si è rapidamente popolata di figure prima inesistenti: tutori, avvocati, consulenti tecnici d’ufficio, consulenti tecnici di parte, mediatori familiari, giudici di pace, curatori speciali. Questa pletora di figure professionali che affolla il processo dilata i tempi dei procedimenti ed aumenta a dismisura le spese processuali e legali determinando un formidabile vantaggio per i contendenti che hanno risorse finanziarie a scapito dei più squattrinati i quali di fatto vengono a trovarsi in una situazione di disparità di trattamento. La spesa per i CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), quando è a carico dello Stato, viene a configurarsi come uno spreco di denaro pubblico in alternativa ad un investimento su risorse umane e formazione dei Professionisti dei Servizi pubblici che hanno ancora un ruolo nella tutela dei bambini. In altre circostanze la nomina del CTU è posta economicamente a carico dei contendenti: ad ogni buon conto, più il processo è lento e intricato, più i costi aumentano e di conseguenza ne risulterà avvantaggiata la parte economicamente più forte. La confusione che si determina nel momento in cui così tante figure professionali entrano in campo a difendere le parti contrapposte aumenta le possibilità di errore. Il passaggio poi di buona parte delle competenze del Tribunale dei Minori al Tribunale Civile diventa una vera e propria Caporetto per la tutela del bambino poiché le procedure che regolano l’operatività del Tribunale Civile non sono snelle e non prevedono una centralità del Consultorio e del Servizio Sociale Comunale nella valutazione del caso e nella formulazione del progetto di intervento. Si è così determinata una situazione generale a volte veramente surreale in cui i difensori del genitore palesemente inadeguato riescono con grande facilità a intralciare le decisioni del Giudice ed a tenere sospeso anche per anni il procedimento: il bambino da tutelare resta pertanto indifeso in balia di adulti impegnati a farsi la guerra circondati da professionisti che li aiutano nella battaglia, mentre i Servizi pubblici deputati alla tutela restano, nel processo, spesso emarginati ed impotenti. E’ vero che nel procedimento con rito ordinario anche il bambino avrebbe diritto alla difesa, ma le soluzioni indicate dalla Legge sono risibili: la nomina del difensore del bambino esiste come principio ma non è attuabile nella pratica. il minore per essere parte del giudizio deve avere un rappresentante che non siano i genitori, che azioni la difesa con la nomina dell’avvocato che sarà pagato dallo Stato attraverso il gratuito patrocinio; tale rappresentante è un “curatore” o un “tutore”; ma di fatto è impossibile che sia nominato un curatore o un tutore per ogni minore; così il bambino, la parte più debole nel conflitto, resta indifesa anche all’interno del processo.

Ci ritroviamo dunque nel 2015 una legislazione ed uno stato della Giustizia Minorile caotico e sbilanciato dalla parte di quegli adulti sospettati di incapacità di occuparsi di bambini; questa situazione di fatto è sostenuta da un clima culturale generale che inquadra – quasi un ritorno indietro nel tempo - l’intervento pubblico a tutela del minore come un intervento violento ed inappropriato dello Stato, una incursione indebita nell’ambito familiare privato, da contrastare con tutti i mezzi. Questo rifiuto epidermico e pregiudiziale nei confronti di una legislazione che limiti e contenga gli abusi sui bambini viene da alcuni ambienti scambiato per un anelito di libertà (ognuno è libero in casa propria di fare ciò che vuole) e incluso nei principi propri del liberalismo. Per cui, mentre Brunetta urla in televisione contro i dipendenti pubblici fannulloni, sul terreno del nostro lavoro quotidiano ogni persona psichicamente disturbata ma con un po’ di soldi (ivi compresi i pregiudicati), si può permettere di tentare di portare gli operatori dei Servizi Pubblici davanti al Giudice penale o davanti a commissioni deontologiche degli Ordini professionali, spesso con le accuse più assurde ed infondate ma conseguendo comunque il risultato di ricattare e tenere in scacco chi il Tribunale ha incaricato di relazionare su di essi. E’ anche capitato che qualche Comune o qualche ASL si sia rifiutata di pagare l’avvocato per la difesa del proprio dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni, avvalorando il clima minaccioso e di ricatto che questa nuova situazione generale contribuisce a determinare.

Un caso emblematico

Un anno fa, un Servizio Sociale Comunale delle Marche chiede al dirimpettaio Consultorio Familiare una collaborazione. E’ arrivato un provvedimento del Tribunale Ordinario che interessa una famiglia composta da padre e madre conviventi con tre figli minori; la giovane coppia di genitori vive un conflitto acceso. Il padre è accusato di aver aggredito fisicamente e ripetutamente la sua compagna spinto da crisi di gelosia.

Il Tribunale Ordinario ha deciso per una diffida del padre, che dovrà mantenere le distanze dalla sua compagna e dai figli e potrà incontrarli esclusivamente in regime protetto gestito dai Servizi Pubblici. Il Consultorio Familiare viene incaricato di curare gli incontri protetti nei propri locali. Ma la violenza degli scontri tra i due conviventi ha nel frattempo provocato il coinvolgimento del Tribunale per i Minorenni che nello stesso periodo chiede al Consultorio Familiare la valutazione psicodiagnostica e della capacità genitoriale di entrambi i genitori. E’ così che, mentre si svolgono gli incontri protetti a cadenza settimanale presso il Consultorio Familiare, i professionisti avviano i colloqui di valutazione di padre e madre. Ma di lì a poco e in virtù della nuova normativa (Legge 219/2012), il Pubblico Ministero (su richiesta dell'avvocato della madre dei minori) propone al Tribunale dei Minori di archiviare il caso per incompetenza dello stesso Tribunale minorile, in quanto esiste in contemporanea il procedimento di separazione della coppia attivato presso il Tribunale Ordinario. A seguito di questa richiesta il Tribunale dei Minori archivia e il lavoro già avviato di valutazione dei genitori viene interrotto. A questo punto la problematica degli accordi tra genitori per la cura dei figli è spostata in sede di Tribunale Ordinario: mentre nella prassi consolidata con il Tribunale dei Minori i Servizi Pubblici incaricati hanno la possibilità di mettere a punto e concordare con il Giudice minorile un progetto strategico di intervento a favore dei bambini, con il Tribunale Ordinario questa prassi virtuosa è impossibile poiché si scontra con una procedura, quella del Tribunale Ordinario, che non prevede dialogo tra il Giudice ed i Professionisti della tutela minorile.

È trascorso più di un anno dall’avvio degli incontri protetti tra padre e figli; un tempo lunghissimo se si pensa alla situazione traumatica in cui gli stessi continuano ad essere immersi; i professionisti del Consultorio continuano ad essere costretti ad eseguire una decisione (quella degli incontri nei locali del Consultorio, frutto di un provvedimento provvisorio al di fuori di qualsiasi progetto strategico) che li vincola settimanalmente senza prospettive; un provvedimento provvisorio che costringe il Servizio Pubblico a destinare tempo e personale (ormai due operatori ad incontro) per una iniziativa che si sta rivelando, per i bambini, del tutto inadeguata e inappropriata. Il padre infatti, nel contesto degli incontri protetti, perde le staffe e compie gesti inadatti al luogo ed alla relazione con dei bambini piccoli, sotto gli sguardi impotenti dei professionisti che si trovano, loro malgrado, a diventare complici di incontri divenuti iatrogeni.

D’altra parte, in sede giudiziaria, presso il Tribunale Ordinario, la situazione appare bloccata poiché il Giudice ha chiesto nuove valutazioni diagnostiche a un Consulente Tecnico d’Ufficio il quale tarda a presentare la sua relazione poiché è in attesa del pronunciamento del Tribunale penale per via delle denunce per violenze e maltrattamenti subite dalla mamma dei bambini. In sintesi: i Professionisti del Consultorio e del Servizio Sociale Comunale, esperti di progettazione ed esecuzione di piani di tutela dei minori, resi dalla nuova legislazione (Legge 219/2012) semplici esecutori di provvedimenti provvisori del Giudice Ordinario decretati al di fuori di qualsiasi progettualità strategica, ed esecutori di prassi iatrogene per i bambini, si trovano in uno stato di impotenza poiché le procedure del Tribunale Ordinario non prevedono che l’interesse dei bambini sia posto davanti all’interesse degli adulti impegnati a dirimere le loro controversie.

Le competenze perdute del Tribunale per i minorenni

Dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la legge 219/2012. La legge ha cancellato le definizioni di figli “illegittimi” o “naturali” per sostituirle con quelle di figli nati dentro o fuori il matrimonio. Si tratta della punta dell’iceberg di una rivoluzione che  mira a  riorganizzare, ampliandolo,  il  lavoro del Tribunale Ordinario limitando i giudizi di competenza del Tribunale Minorenni.

Quindi se prima del gennaio 2013 una coppia non coniugata con figli per regolamentare il diritto di visita ed il mantenimento doveva rivolgersi al Tribunale per i Minorenni, dal 1° gennaio 2013 anche le coppie non sposate devono rivolgersi al Tribunale Ordinario per regolare tutte le questioni relative all’affidamento dei figli, al mantenimento e al diritto di visita (modifiche al Codice Civile e alle “Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile” introdotte dalla Legge n. 219/2012 e in specifico dall’art. 3 della predetta Legge).

Alla luce di queste modifiche c’è quindi da comprendere in che cosa consista per il Giudice Ordinario una condotta dei genitori pregiudizievole per i figli. Inoltre è da considerare che il tempo dell’attesa della chiusura del procedimento del Tribunale Ordinario può diventare per la sua lunghezza - esso stesso di pregiudizio per il minore.

Cosa comporta - a livello operativo - questo passaggio di competenze dal Tribunale per i Minorenni al Tribunale Ordinario per i professionisti del Consultorio Familiare e dei Servizi Sociali?

Prima della Legge 219/12 i professionisti del Consultorio (in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale) ricevevano uno specifico mandato dal Tribunale dei Minori di effettuare una valutazione delle capacità genitoriali (capacità dei genitori di tutelare i figli) oltre ad individuare le criticità della situazione familiare in cui era inserito il minore. Queste valutazioni rese al Giudice minorile potevano tradursi immediatamente in un incarico al Consultorio e/o al Servizio Sociale Comunale di vigilanza, di affido, di sostegno alla genitorialità o sostegno ai minori. L’incarico da parte del Tribunale dei Minori dava autorevolezza e legittimava l’azione dei Servizi Sociali e Sanitari nei confronti della coppia genitoriale, soprattutto se la coppia si presentava come particolarmente litigiosa. I Professionisti potevano a ragione intervenire tempestivamente in una situazione che si palesava rischiosa per i bambini. Infine, ma non per ordine di importanza, vi era un rapporto diretto con il Giudice Minorile, una certa facilità per i professionisti incaricati, di confrontarsi con il Magistrato o con un suo delegato, il Giudice Onorario, che rendeva tempestivo ed appropriato l’intervento in casi di particolare gravità oltre che permettere la condivisione di un progetto strategico di intervento in favore del minore.

Con il passaggio delle competenze al Tribunale Ordinario, il Legislatore ha rafforzato la capacità di intervento del Giudice Ordinario, già impegnato nel giudizio di separazione o divorzio; in questo rafforzamento è stata compresa anche la valutazione della sussistenza di una condotta pregiudizievole da parte dei genitori nei confronti dei minori. Ha inteso anche dotare il Giudice Ordinario di poteri aggiuntivi: l’affidamento monogenitoriale, l’affidamento a terzi, la frequentazione del genitore con modalità protette. (In realtà anche in passato il giudice della separazione poteva affidare i minori a terzi e aveva ampi poteri in ordine alle statuizioni relative alla prole; la Giurisprudenza senza dubbio da ultimo intende le competenze del Tribunale Ordinario in senso più ampio).

Cosa si osserva nei fatti?

  1. )  Al massiccio trasferimento di contenzioso civile dal giudice minorile a quello ordinario non ha fatto seguito alcun adeguamento della pianta organica del Tribunale Ordinario.
  2. )  Non sono previsti nel Tribunale Ordinario Giudici Onorari che possano supportare tecnicamente le scelte del Magistrato. Quando il Magistrato lo ritiene nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio, i cui costi, diversamente da quanto accade in Tribunale per i Minorenni, insistono sulla copp
  3. )  Prevale ora il  modello processuale collegiale in seno al Tribunale Ordinario che prevede la partecipazione di un collegio di giudici sin dall’inizio del processo (cioè al Tribunale Ordinario sussistono molteplici passaggi procedurali amministrati dal Collegio anziché dal Giudice Istruttore come invece avviene al Tribunale Minori); ciò provoca un dispendio di energie (mezzi, uomini e donne) di gran lunga superiore ai modelli imperniati sul giudice monocratico. Se si parte dall’interesse dei bambini c’è da chiedersi: a che pro? Il Tribunale Ordinario emana decreti in cui l’operatività dei Servizi Sociali e Sanitari pubblici è sacrificata: per essere più precisi, appare misconosciuta la specificità dei professionisti del Consultorio e del Servizio Sociale Comunale, specializzati in questi anni per effettuare diagnosi cliniche e sociali, prognosi e progetti di intervento per i bambini.
  4. )  Vi è una richiesta parcellizzata di interventi, spesso in quantità esorbitante (ad esempio incontri protetti genitore minori, mediazione del conflitto tra genitori o tra genitori e nonni, sostegno alla genitorialità, ivi compresa la prescrizione di una psicoterapia che non può essere prescritta da un Magistrato), che assomiglia ad una lista della spesa, capace di appesantire il lavoro, con conseguente sperpero di denaro pubblico ed offrendo il fianco ad avvocati agguerriti che sapranno trarne vantaggio per i propri assis
  5. ) Quando i Professionisti dei servizi pubblici forniscono al Giudice Ordinario valutazioni di tutela di un minore ma che non sono state richieste espressamente dallo stesso Giudice, quest’ultimo non può farne uso o comunque dovrà attendere l’udienza magari distante mesi.

In questo complicatissimo scenario la possibilità di dialogare con i Magistrati del Tribunale Ordinario sembra interdetta e l’urgenza dettata dai tempi dell’infanzia è relegata sullo sfondo. Le udienze del Tribunale Ordinario si svolgono in tempi lunghissimi e a volte la tutela dei minori passa attraverso l’attivazione di un altro interlocutore, il Giudice Tutelare, il quale però può intervenire solo per questioni minori e parcellizzate quali ad esempio la dieta di un bambino, se deve fare un intervento chirurgico, sulle questioni scolastiche ecc. In questo modo non esiste più alcuna autorità che abbia una visione d’insieme della situazione, non è più prevista una regia tecnica del caso e la possibilità di intervenire in tempi celeri non considerando che l’infanzia è un breve periodo della vita ma cruciale e come tutti ben sappiamo non torna più e trascorsa la possibilità di intervenire in quello specifico momento non ci saranno seconde occasioni: possono iniziare a determinarsi le basi per un arresto di sviluppo del bambino o della bambina.

Questa Legge 219/12, al di là dei bei principi dichiarati e condivisibili, ha – per la parte relativa alla tutela dei minori - complicato il lavoro di coloro cui lo Stato ha delegato la messa in sicurezza dei bambini. Sono stati inoltre commessi errori di valutazione che non tengono conto del funzionamento della psiche umana; ad esempio: la procedura che conduce alla separazione giudiziale prevede che il giudice ordinario faccia un fermo richiamo al senso di responsabilità dei genitori di adoperarsi per il superamento della conflittualità; secondo la legge questo richiamo dovrebbe essere sufficiente a favorire la ricostituzione di un canale comunicativo tra i genitori e assicurare la stabilità e la continuità di cure di cui un bambino ha assoluto bisogno.

Sappiamo bene che nelle situazioni più conflittuali dove campeggiano il dolore e l’ira per un’unione naufragata, il buon senso e la ragionevolezza possono lasciare spazio a modalità di funzionamento più primitive e violente. Nelle situazioni in cui uno o entrambi i genitori si rivelano incapaci di elaborare la fine di una relazione sentimentale può innescarsi un contenzioso giudiziario all’interno del quale i figli possono solo rimanere intrappolati.

In questi casi molto gravi un appello accorato al buon senso dei genitori può risultare fallimentare; diviene prioritario comprendere quale dinamica relazionale contraddistingue la coppia genitoriale che si sta cimentando in una dolorosa e difficile separazione e chi tra i due genitori è in grado di assicurare una migliore condizione di stabilità ai figli. Resta sconcertante e per certi versi incomprensibile il taglio tranciante della Legge

219/2012 nei confronti del Tribunale dei Minori. Infatti il grosso delle competenze di tutela minori viene trasferito improvvisamente e senza fasi intermedie al Tribunale Ordinario senza che la legge si sia posto il problema del trasferimento al Tribunale Ordinario della cultura di tutela dei minori che nel corso degli ultimi trent’anni si è creata proprio all’interno dei Tribunali minorili e che non è posseduta dai Giudici dei Tribunali ordinari. La cultura dell’infanzia, sebbene sia un bene immateriale, si pone in questo campo come essenziale e bene primario mentre tale bene primario, nella 219/12, viene con leggerezza sacrificato all’altare delle nuove procedure del rito ordinario.

Nei procedimenti civili che coinvolgono i minori il rito ordinario pone gli attori tutti sullo stesso piano

L’esperienza di molti anni nel lavoro di Tutela minori in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria sembra mostrarci che nei nuovi scenari determinati dalla recente legislazione ed in particolare dalla Legge n.219/12, si sta perdendo la centralità del Servizio Pubblico. Da notare come queste trasformazioni siano in linea con la cultura economica post liberale (o liberista) che permea le maggioranze politiche al governo, in Europa, negli ultimi 20 anni: una cultura riassumibile nelle parole “meno Stato-più mercato”.

Nel procedimento di fronte al Giudice del Tribunale Ordinario, in particolare, parrebbe che i contributi, provenienti dai differenti attori, nei casi di separazione consensuale o giudiziale di una coppia di genitori con bambini, siano valutati in sede giudiziaria attribuendo a ciascuno di essi lo stesso valore, lo stesso peso specifico. In alcuni casi inoltre, ad esempio nei casi in cui il Giudice nomina un CTU, il parere del consulente tecnico d’ufficio sembra avere maggiore peso del parere di chi, pagato dallo Stato, tutti i giorni è dedito alla cura e tutela dei bambini. Il Professionista sociosanitario svolge la propria attività di tutela minori all’interno del mandato istituzionale previsto dalle Leggi di settore, dovendo perseguire, in virtù di questo mandato, il solo ed esclusivo interesse del minore. La particolarità di questa figura e dello specifico apporto professionale, la sua funzione di pubblico dipendente incaricato di pubblico servizio, la definisce super partes rispetto agli interessi contrapposti degli esercenti la responsabilità genitoriale e la inquadra come partigiana dalla parte del bambino. Se si esclude l’errore umano, la trasparenza ed onestà intellettuale dei professionisti del Servizio Pubblico è per definizione scevra da interessi privati e proprio per questo garantisce al Magistrato una migliore rappresentazione – dal punto di vista del soggetto socialmente più debole – delle dinamiche relazionali degli attori coinvolti. Ciononostante, nei casi di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, non sempre, in sede giudiziaria, queste verità sono riconosciute come un valore.

In questo contesto, un altro aspetto importante da rappresentare è la confusione prodotta nella storia giudiziaria di un caso quando si affastellano in campo tutti gli interlocutori previsti dal nuovo procedimento. Nei casi più complessi e controversi le istanze degli avvocati di parte – a volte caratterizzate da toni e contenuti  minacciosi, gravemente   offensivi ed  irrispettosi della professionalità degli esperti di parte pubblica – frappongono di fatto ostacoli alla realizzazione di progetti di intervento che gli operatori dei Servizi Sociosanitari hanno faticosamente concordato e posto in essere; contribuiscono inoltre ad innalzare il livello della conflittualità ed a creare un clima di lavoro per niente sereno a danno dei bambini da tutelare. In questi casi si viene sempre più spesso distratti dall’incalzare di continue pressioni e resistenze di natura legale, dalle quali gli operatori pubblici sono costretti a difendersi, a volte anche in via giudiziale. Ne consegue l’interruzione di pubblico servizio; la relazione con gli utenti ne risente, s’inasprisce e viene inquinata. Tutti questi elementi contribuiscono a porre i minori e i Servizi sociali e sanitari preposti alla tutela in una posizione di svantaggio, minandone la centralità come interlocutori privilegiati del Giudice.

La riforma del diritto di famiglia tra principi innovativi e contraddizioni operative

Negli ultimi sei anni il Parlamento Italiano ha proceduto a revisionare il Diritto di Famiglia e con esso alcuni aspetti del Diritto Minorile.

Il 17 novembre 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato le “Linee Guida per una Giustizia a ‘misura di minore’”, che costituiscono un importante orientamento per i Paesi Membri. Tali linee guida sono applicabili nel diritto penale, civile e amministrativo e mirano a garantire che tutti i diritti dei minori, in questi procedimenti, siano pienamente rispettati. Alcuni principi fondamentali vengono poi ripresi e precisati in linee guida a carattere nazionale. Essi sono: principio di partecipazione del minore; interesse superiore del minore; diritto del minore ad essere informato in maniera pertinente al processo che lo riguarda; misure di sicurezza da qualsiasi forma di pregiudizio; formazione specifica di tutti i professionisti; privazione della libertà come misura di ultima istanza.

Con Legge n. 219 del 10 dicembre 2012, il Parlamento Italiano ha recepito le Linee Guida europee del 2010. Attraverso le modifiche al Codice Civile e alle Disposizioni di attuazione del Codice Civile,   il  Legislatore  ha  inteso produrre un’effettiva uguaglianza giuridica tra figli legittimi, naturali e adottivi, considerandoli d’ora in avanti tutti semplicemente “figli”. Il principio ispiratore sulla filiazione sembra essere quello della prevalenza dell’interesse del figlio, specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto.

Eppure, a partire dall’entrata in vigore della legge (1 gennaio 2013), nella quotidiana operatività dei professionisti che si occupano di tutela dei minori, si è riscontrata una grave difficoltà ad intervenire in maniera efficace su numerose situazioni critiche per i bambini in concomitanza con procedimenti di separazione o divorzio tra coniugati o coppie di fatto in via di separazione, casi che in virtù degli effetti della Legge 219/2012, sono divenuti di competenza del Tribunale Ordinario.

La potenziale capacità innovativa della legge è rappresentata dalla modifica dell’art.315 del Codice civile e dall’introduzione nel C.C. dell’articolo 315-bis, che ha attribuito un ruolo centrale al minore all’interno del processo, estendendo a qualsiasi procedimento che lo riguarda la possibilità per lo stesso di essere ascoltato, oltre ad aver introdotto, nella relazione dei figli con i genitori, il concetto di “responsabilità genitoriale”.

Nello specifico, mentre il vecchio articolo 315 prevedeva esclusivamente il dovere del figlio nei confronti del genitore (dovere al rispetto e al mantenimento della famiglia), nell’attuale articolo

315 ma soprattutto nel 315-bis del C.C. così come introdotto dalla Legge 219/12, intitolato “diritti e doveri del figlio”, troviamo quattro commi, di cui i primi tre contengono l'enunciazione dei diritti del figlio e solo l’ultimo riporta il dovere del figlio come nel vecchio articolo.

Tuttavia, al di là dei buoni intendimenti del legislatore, la centralità del minore appare solo una enunciazione di un principio, immediatamente vanificata da procedure processuali che determinano situazioni al contrario, più svantaggiose per il minore rispetto alla legislazione precedente.

Analizziamo quindi gli articoli specifici della legge di riforma al diritto di famiglia e, con l’ausilio di alcune tabelle, proviamo a schematizzare i principali cambiamenti prodotti dalla normativa oggetto di studio.

Legge n. 219/12 - Articolo 1 “Disposizioni in materia di filiazione”
Tab. 1-  È qui riassunta la situazione normata  dall’art. 315 del codice civile, prima e dopo la riforma introdotta dalla Legge 219/12.

 

Vecchio art. 315 del CC

Nuovo art. 315 e 315 bis del CC

Doveri del figlio verso i genitori

Il figlio DEVE rispettare i genitori e DEVE contribuire, in relazione alle proprie sostanze ed al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Il figlio DEVE rispettare i genitori e DEVE contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze ed al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Diritti del figlio

 

Il figlio ha DIRITTO di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;

Il figlio ha DIRITTO   di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti;

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, ed anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha DIRITTO di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

 

Legge n. 219/12 - Articolo 2 Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”

Vengono indicati i principi e criteri direttivi che il Governo deve osservare per modificare le disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità al fine di eliminare ogni discriminazione tra i figli nati all’interno del matrimonio ed altri nati al di fuori del matrimonio.

Legge n. 219/12 - Articolo 3 “Modifica  dell’articolo 38 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni a garanzia dei  diritti dei figli agli alimenti e mantenimento”

Come già ampiamente esposto in precedenza, con la Legge n°219/12 si è intervenuto sulla disciplina del riparto di competenze tra il Tribunale Ordinario ed il Tribunale per i Minorenni, per cui quest’ultimo ha subìto un sostanziale svuotamento di funzioni in materia civile. Il Giudice Ordinario diventa quindi competente per le procedure di affidamento del minore e della sospensione della potestà nel caso in cui sia in corso una separazione o divorzio, anche quando i genitori non siano uniti in matrimonio.

Le modifiche dell’articolo 38 si applicano ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della Legge. Ciò significa implicitamente che le procedure precedentemente incardinate saranno definite dal Tribunale dei Minorenni.

Tab. 2 - È qui riassunta la situazione normata  dall’art. 38 delle “Disposizioni per l ’attuazione del Codice Civile e disposizioni a garanzia dei  diritti dei figli agli alimenti e mantenimento”, prima e dopo la riforma introdotta dalla Legge 219/12.

 

Vecchio Articolo 38 delle Disposizioni per l’attuazione del CC

Nuovo Articolo 38 delle Disposizioni per l’attuazione del CC

Tribunal
Minorenni

Sono di competenza del Tribunale dei Minorenni i provvedimenti contemplati dai seguenti articoli:
84, 90, 171, 194 comma 2, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334,

Permane al Tribunale dei Minorenni la competenza nei seguenti articoli:
art 84 condizione necessaria per contrarre matrimonio;
art 90 assistenza del minore, curatore speciale;
art 330 decadenza potestà genitoriale;

 

   

stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del Codice di Procedura Penale.

Collochiamo invece in entrambe le colonne dell’attuale Legge

219/12 quelli che sono i procedimenti di cui all’articolo 333 dove resta esclusa la competenza del Tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, un giudizio di separazione o divorzio o giudizio i sensi

dellarticolo 316 del Codice Civile. In tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo spetta, al giudice ordinario.

  procedimento di separazione in corso, sia riguardante una coppia unita dal matrimonio sia riguardante una coppia di fatto ovvero di conviventi.

Con la Legge 219/12 si è intervenuto sulla disciplina del riparto di competenze tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni, per cui il Tribunale per i Minorenni ha subìto un sostanziale svuotamento di funzioni in materia civile, fino ad avere una competenza residua relativa ai soli provvedimenti ablativi o limitativi della “responsabilità genitoriale”. Infatti nell’art.3 della Legge 219/12 si riconosce al Tribunale Ordinario la competenza per tutte le questioni inerenti l’affidamento ed il mantenimento dei figli minori, anche quando i genitori non siano uniti in matrimonio.

Questo nuovo elemento è strettamente connesso

con il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, cioè alla possibilità di rivolgersi alla Magistratura per essere tutelati in caso di violazione dei propri diritti: il figlio "illegittimo" deve avere gli stessi diritti del "legittimo", compreso potersi rivolgere allo stesso giudice in caso di necessità di tutela. Ecco dunque che anche i figli di coppie di fatto, in caso di separazione, vengono oggi tutelati dalla Magistratura Ordinaria, per cui il minore, sia esso nato all'interno sia fuori del matrimonio, ha come riferimento in caso di necessità un unico organo giudiziario.

Pertanto, alla luce della nuova normativa, l’elemento discriminante la competenza del Tribunale Minorenni rispetto al Tribunale Ordinario, in caso di criticità nell’esercizio della responsabilità genitoriale, è l’esistenza di un

 

Il 28 dicembre 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 154, redatto dal Governo su delega del Parlamento, con cui si porta a compimento la più grande modifica del diritto di famiglia successiva alla legge 151/1975.

Con i nuovi articoli introdotti col decreto legislativo, da 337-bis a 337-octies del Codice Civile, il nostro ordinamento si dota di un corpo giuridico unico comune per i rapporti fra genitori e figli in modo da diventare il solo riferimento per le controversie genitoriali, di separazione, divorzio o interruzione di convivenza tra persone anche non sposate.

Un altro aspetto innovativo riguarda il termine potestà, che viene sostituito con “responsabilità” genitoriale, rappresentando in maniera più adeguata tutti i diritti e doveri di cui è investito il ruolo genitoriale. La norma non definisce tale potere-dovere, per una precisa scelta legislativa, in quanto è un concetto che può evolvere in relazione all'evoluzione sociale e giuridica della società.

Nelle situazioni divenute di competenza del Tribunale Ordinario, a tre anni dall’approvazione della nuova normativa, quali sono le ricadute operative dell’enunciazione dei nuovi principi introdotti dal nuovo ordinamento giuridico?

A fronte di un sistema giudiziario – la Magistratura Ordinaria quale unico organo deputato alla tutela dei figli tutti - strutturato prevalentemente per la difesa dei diritti degli adulti, i professionisti della tutela stanno assistendo ad una crescente casistica di conflittualità familiari (separazioni/divorzi/coppie di fatto che si separano) in cui la Magistratura Ordinaria, dovendo esprimersi in tema di affidamento e mantenimento dei figli minori, utilizza un modus operandi che non lascia il giusto spazio ai Servizi Sociali e Sanitari di intervenire in maniera incisiva e tempestiva sulle situazioni di pregiudizio per i minori; così tali situazioni continuano a perpetuarsi nel tempo davanti agli occhi impotenti di Assistenti Sociali, Psicoterapeuti, Neuropsichiatri Infantili e Pediatri.

 

In virtù di un incremento di separazioni (legali e di fatto) nel nostro Paese, un numero sempre maggiore di bambini si trova a dover fare i conti con la rottura del proprio nucleo familiare. E' risaputo come questi fenomeni siano spesso correlati ad un alto livello di conflittualità coniugale e troppo spesso i minori vengono coinvolti in dinamiche distruttive tra adulti, subendone le conseguenze.

Alla luce della nuova legislazione, ciò che desta

maggiore preoccupazione a noi “addetti ai lavori”

è la effettiva capacità di incidere per modificare le situazioni di pregiudizio in cui versano i minori; allo stato attuale si corre il rischio di rimanere testimoni passivi di fronte al perpetrarsi di dinamiche disfunzionali tra genitori e figli. Quando l’organo giudiziario di riferimento è il Tribunale Ordinario, noi professionisti siamo chiamati a lavorare senza un chiaro mandato istituzionale, con una cornice giuridica incerta ed inseriti in un procedimento giudiziario dai tempi estremamente lunghi e poco rispettosi dei bisogni dei minori.

Nel frattempo l’incapacità del Tribunale Ordinario di intervenire in tempi rapidi sta favorendo un aumento numerico delle situazioni critiche in cui si trovano coinvolti anche i bambini: la mancanza di un organo decentrato dello Stato in grado di prendere decisioni d’urgenza sta avendo come conseguenza un gran numero di attori coinvolti nelle situazioni critiche senza che sia possibile individuare una via d’uscita. Ecco il racconto di una ulteriore situazione critica come tante in questo periodo.

Una situazione critica. Giovanni

Giovanni, così chiameremo il protagonista di questa vicenda, è un operaio padre di due bambine. Con il tempo si è rivelato tossicodipendente, alcolista, dal carattere impulsivo e violento tanto che in un momento di scontro con la sua compagna ha inscenato un tentato suicidio davanti ai figli ferendosi gravemente e rendendo necessario un ricovero al Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura. Dimesso dal Reparto con una terapia psicofarmacologica, a distanza di pochi mesi e di sua iniziativa ha interrotto l’assunzione dei farmaci ed è tornato a tormentare la sua compagna la quale nel

 

frattempo si è rivolta al Giudice Ordinario per regolamentare le condizioni della separazione ed il trattamento dei figli. Giovanni è anche imputato in un procedimento penale per maltrattamenti della compagna, la quale per le percosse si è rivolta più volte ai Carabinieri. Nella prima udienza presso il Tribunale Ordinario il provvedimento provvisorio del Giudice ha previsto la diffida nei suoi confronti ovvero il divieto di avvicinarsi alla compagna, alla casa di lei e alla scuola dei figli. Il provvedimento comprende inoltre il coinvolgimento del Servizio Sociale comunale per gli incontri protetti padre/figli (senza alcuna valutazione psicosociosanitaria preliminare della situazione e senza un progetto strategico per i bambini). Il Servizio sociale comunale ha chiesto al Consultorio Familiare di collaborare organizzando gli incontri protetti nei propri spazi. Gli incontri padre/figli dunque, vengono avviati senza che il Giudice o altri da lui delegati abbiamo una visione di insieme della situazione. Nel frattempo e per molti mesi Giovanni riprende a pedinare la compagna, a telefonarle continuamente minacciandola, a minacciare i nonni materni, a minacciare i professionisti del Consultorio e l’assistente sociale comunale. Per molti mesi i bambini hanno continuato a vivere il clima di terrore conseguente a questi comportamenti violenti, finché Giovanni non è stato sorpreso a violare la misura cautelare ed è stato arrestato dai Carabinieri. Ne è seguìto un processo per direttissima con la condanna agli arresti domiciliari ed ad indossare il braccialetto elettronico. Solo dopo l’ennesimo fatto gravissimo Giovanni non è stato più in grado di partecipare agli incontri con i figli che si sono pertanto interrotti. Anche in questo caso si è riscontrata, in virtù delle nuove regole introdotte dalla Legge

219/2012, l’impossibilità di un intervento preventivo a tutela dei bambini: solo il precipitare inesorabile degli eventi, conseguente alle caratteristiche di personalità di Giovanni, hanno fatto scattare la repressione da parte della Forza Pubblica che ha posto il violento nella condizione di non nuocere. A tutt’oggi, con i procedimenti pendenti sia in Tribunale Ordinario che Penale, manca ancora un progetto di intervento incentrato primariamente sull’interesse dei bambini.

 

Il rito del Tribunale Ordinario è inadatto a rappresentare le esigenze dei bambini

Proveremo ora ad elencare alcuni aspetti procedurali del rito processuale ordinario adottato all’interno del Tribunale Ordinario poiché risulta molto evidente che tali procedure vanificano gli intenti di chi è interessato a tutelare l’integrità, la salute ed il buon sviluppo dei bambini coinvolti nei percorsi giudiziari.

1)  In prima istanza il Presidente del Tribunale Civile presso il quale afferiscono le domande da parte dei coniugi o delle coppie di fatto, fissa una prima udienza (udienza presidenziale) in cui prende in considerazione le istanze degli avvocati di parte e su quella base decide i primi provvedimenti provvisori e urgenti, anche riguardanti i bambini. Se i genitori sono persone sagge ed equilibrate, si presenteranno con degli accordi rispettosi delle esigenze dei figli ed il Presidente dovrà solo ratificare. Ma quando i due coniugi stanno litigando anche sui figli, il Giudice, in prima istanza, prende ugualmente delle decisioni sugli assetti familiari della fase transitoria. Quei provvedimenti sono presi sulla base di schemi stereotipati (e condizionati dalle istanze di parte dei legali rappresentanti), cioè al di fuori di un serio esame della situazione, dei rapporti in essere e al di fuori di un progetto di intervento a tutela dei bambini. Gli avvocati di parte infatti non agiscono nell’interesse dei bambini ma per far prevalere la propria parte sull’altra. Il Giudice, in questa fase, è in carenza di informazioni. Le decisioni prese in queste condizioni potrebbero essere deleterie e cariche di negativi presagi per i bambini.

2)  Il Presidente affida il caso ad un Giudice che lo studia e individua la data di una udienza. E’ frequente che in questa circostanza si preveda una serie di azioni da affidare ai Servizi Pubblici competenti per territorio. Attualmente arrivano ai Servizi una proliferazione di richieste esorbitanti, frammentate: mediazione familiare, sostegno psicologico, alla genitorialità, ai bambini, valutazione delle capacità genitoriali, valutazione del minore, valutazione psicodiagnostica dei membri della famiglia coinvolti nel conflitto, valutazione delle risorse vicarianti (anche parenti entro il 4° grado), valutazione socio ambientale, incontri protetti, monitoraggio della situazione da relazionare

 

entro i venti giorni antecedenti l’udienza in Tribunale Ordinario. Sta di fatto che spesso non è comprensibile la ratio di cotante richieste; è probabile che il Giudice, non ha elementi per valutare per cui chiede ai Servizi di valutare ma al contempo anche di intervenire tout court quasi a prevenire eventuali errori.

3)  La rigidità del rito ordinario non prevede che si possa colloquiare con il Magistrato incaricato. Tutto deve avvenire con la logica del contradditorio. Non è contemplata la possibilità di discutere, esperti e magistrati, le migliori soluzioni per i bambini, ma solo di rispondere a richieste circoscritte (a domanda risponde) che il Magistrato rivolge ai Servizi e che, come descritto al punto 1), sono concepite al di fuori di un progetto globale in favore dei bambini. Poiché il rito ordinario è estremamente rigido manca la possibilità di interloquire con il Giudice, I tempi di svolgimento del processo non prevedono eccezioni e sono completamente slegati da una ricognizione su ciò che serve ai bambini. Non solo: a volte è proprio il rispetto pedissequo del rito che assicura la conferma in Appello (nell’eventualità di un ricorso) delle conclusioni di primo grado. Un cardine del rito ordinario è il fatto che tutti gli attori del procedimento siano stati messi sullo stesso piano e abbiano avuto pari udienza all’interno del procedimento. Se occorre agire con una logica di emergenza per soccorrere i bambini, il rito ordinario non prevede tale eventualità: occorre attendere la data dell’udienza che è stata fissata alcuni mesi prima. Al di fuori di tale udienza programmata nessuno è autorizzato ad aggiornare il Giudice nei momenti di crisi. Se poi occorre occuparsi dei genitori e il Servizio Pubblico è impegnato nella loro valutazione, può capitare che nel frattempo arriva la data dell’udienza: c’è il rischio che il rito vada avanti anche senza le valutazioni degli esperti.

4)  Nel rito del Tribunale Ordinario risulta inconsueto l’istituto dell’affido al Servizio Sociale; resta l’istituto della vigilanza. Il che significa che un intervento incisivo teso a ridurre modalità inappropriate dei genitori attraverso l’utilizzo autoritario del Servizio Pubblico è precluso al Magistrato Ordinario. Poiché la Legge non prevede il passaggio di competenza al Tribunale dei Minori finché è in corso un procedimento presso il tribunale Ordinario, ne discende che nei

 

casi in cui i genitori sono moderatamente inadeguati, i bambini restano senza tutela.

5)  In sede di Tribunale Ordinario è stata ulteriormente accreditata la figura del Giudice Tutelare (c’era già dal codice del 1942; ma ora viene chiamato in causa in più occasioni). Si tratta di un Giudice togato che viene incaricato di sorvegliare situazioni in cui i bambini sono a rischio ma i genitori non sono stati sospesi dalla responsabilità genitoriale. Il rito ordinario prevede che il Giudice Tutelare possa intervenire solo su singoli dettagli della vicenda che coinvolge i bambini (ad esempio la scelta di una scuola, di una vacanza, di un intervento sanitario, ecc.) e non invece per il bene complessivo del minore, né è prevista la nomina di un Tutore poiché il Tutore viene incaricato solo nei casi ablativi della “responsabilità genitoriale”.

6)  Quando viene prescritta una mediazione familiare senza una valutazione preventiva, si corre il rischio di un ennesimo fallimento. Infatti un giurista non ha una preparazione adeguata per valutare l’appropriatezza di una mediazione familiare rispetto ad altri tipi di interventi. E’ un fatto che la mediazione non è per tutti poiché non sempre ci sono le condizioni per un successo. Sono in gioco tanti fattori che vanno valutati preventivamente. Le coppie si aspettano soluzioni rapide a fronte di un impegno e una motivazione che spesso sono insufficienti. Avallare delle aspettative irrealistiche può avere come conseguenza la perdita di fiducia nel Servizio Pubblico; inoltre altre possibilità di intervento più efficaci ne potrebbero risultare bruciate.

7)  Il procedimento del Tribunale Ordinario è centrato sulla possibilità per ogni contendente di vedersi assicurata una rappresentanza nel processo ed il diritto alla difesa: il babbo ha l’avvocato, la mamma ha l’avvocato, e il bambino? Dovrebbe avere a sua volta un avvocato che possa rappresentarlo e difenderlo. E la Legge lo prevede. Ma chi si farà carico di chiederne la nomina? Nel procedimento presso il Tribunale dei Minori è il Tutore (anche il curatore quando lo si nomina; in verità viene nominato di rado e solo nei casi più complessi) che può chiedere la nomina di un avvocato con il gratuito patrocinio. Ma il Tutore viene introdotto solo quando i genitori sono sospesi dalla “responsabilità  genitoriale”.  Poiché  nel

 

procedimento con rito ordinario tale sospensione viene attuata di rado, accade che la quasi totalità dei minori coinvolti nei procedimenti presso il Tribunale Civile resta senza difensore.

8)  Nei casi in cui il Giudice del rito ordinario dispone la mediazione familiare (o la psicoterapia o il sostegno psicologico), il dispositivo non arriva al Servizio Pubblico prescelto per la mediazione, ma solamente alle parti che a loro volta ingaggiano il Servizio Pubblico, quasi fosse un juke box in cui si mette la monetina e deve attivarsi. Gli avvocati si rivolgono ai Servizi Pubblici sanitari o di assistenza brandendo il decreto del Giudice quasi fosse un voucher da spendere e pretendono la singola prestazione al di fuori di una seria riflessione sul senso di quanto sta accadendo.

Cultura della progettazione e rito ordinario

In un’epoca in cui, in Occidente, qualsiasi investimento viene veicolato ad un preciso progetto, il Legislatore con la Legge 219/12 sembra aver perduto la cultura della progettazione, acquisita dagli addetti ai lavori in decine di anni di esperienza. I professionisti della salute che lavorano nei servizi pubblici vengono ora utilizzati, all’interno del processo con rito ordinario, come meri esecutori di interventi parcellizzati e concepiti indipendentemente da una valutazione diagnostica e prognostica del caso. Quando si tratta di bambini è d’obbligo interrogarsi sugli effetti di ciascuna azione che li coinvolgerà avendo come orizzonte il tempo che intercorre tra la loro età attuale ed il loro diciottesimo anno e chiedersi, avendo questa prospettiva: “che ne sarà di loro?”. Diagnosi, prognosi e progetto di intervento sono indispensabili; e invece non sono previsti dal “rito ordinario”, anzi ne sono ostacolati poiché al centro del rito c’è il dibattimento tra le parti e non l’interesse del minore. C’è da chiedersi: quale professionista (ingegnere, architetto, geometra, geologo, avvocato, medico, ecc.) accetterebbe di eseguire un intervento professionale senza prima averne valutato a livello progettuale i costi, l’appropriatezza e la fattibilità, vantaggi e svantaggi? I professionisti della salute (in particolare Psicoterapeuti e Assistenti sociali) hanno una identità e un’etica professionale che

 

impone loro di intervenire solo dopo essere giunti ad una valutazione del caso ed aver messo a punto un progetto di intervento di cui devono essere protagonisti poiché l’intervento è sotto la loro personale responsabilità. Ci sarebbe anche da eccepire sul tipo di interventi che vengono decretati al di fuori di una progettualità condivisa dal professionista: la psicoterapia è normata dalla Legge ordinistica n. 56/1988 per analogia con l’atto medico (la specializzazione in psicoterapia è normata da una unica Legge che vale sia per i laureati in medicina che per quelli in psicologia) e pertanto non può essere prescritta da terzi ma solo dallo stesso professionista che, previa diagnosi, la attua. Ma anche la mediazione familiare ha caratteristiche simili alla psicoterapia, cioè non è un rimedio per tutti e il mediatore non può delegare a terzi la valutazione sulla appropriatezza e fattibilità di tale intervento. C’è poi il sostegno psicologico che viene evocato quasi fosse una relazione amicale che male non fa e ordinato ai professionisti della salute come un prodotto da banco. In verità il sostegno psicologico è una forma di psicoterapia.

Prospettive di breve periodo

Come reinterpretare il ruolo di chi opera in assistenza e sanità per la tutela dei bambini? Come ridurre le probabilità di trovarsi in una situazione di totale impotenza di fronte ad un rito processuale inadeguato a difendere la parte più debole nel conflitto familiare? Il nostro gruppo di lavoro, in attesa di una revisione della Legislazione, ha individuato quattro azioni tattiche che non contrastano con le leggi vigenti e che potrebbero ridurre i danni ai bambini di cui ci occupiamo quotidianamente:

1)  Proporre al Presidente del Tribunale Civile di evitare nei casi di separazione con conflitti di coppia, decisioni importanti circa il trattamento dei figli nel corso dell’udienza presidenziale e subordinare ogni decisione ad una diagnosi e alla redazione di un progetto di intervento da commissionare preliminarmente al Servizio Sociale Comunale in integrazione con il Consultorio Familiare della ASL competente per territorio

 

2)  Nei casi in cui si viene in possesso di informazioni su possibili rischi per un minore i cui genitori hanno un procedimento aperto per separazione davanti al Giudice Ordinario, segnalare egualmente la situazione critica al Procuratore della Repubblica per i Minori.

3)  Assumere un atteggiamento resistenziale quando nel procedimento ordinario presso il Tribunale Civile si dovesse creare una situazione in cui l’apporto degli specialisti dei Servizi pubblici venga considerato sullo stesso piano dei contributi degli avvocati di parte o dei periti di parte.

4)  Evitare di prestarsi a una qualsiasi collaborazione nei casi in cui avvocati o altri professionisti tendano a squalificare e delegittimare il ruolo degli specialisti del Servizio Pubblico nell’esercizio delle loro funzioni

Prospettive di lungo periodo

Da quanto precedentemente esposto risulta chiaro il punto di vista degli Autori: per assicurare la tutela effettiva dei bambini in difficoltà occorre tornare al Collegio Camerale che ha tempi e procedure molto snelle in alternativa alle attuali procedure del Tribunale Ordinario dai tempi lunghi e passaggi cristallizzati. Auspichiamo inoltre il ritorno alla centralità del Servizio Pubblico in funzione consulenziale del Giudice togato. Le statistiche ci dicono che la maggior parte delle coppie in via di separazione litiga per il controllo dei figli. Il contrapporsi tra i genitori è un indicatore di un cattivo esercizio della responsabilità genitoriale. Perché litigano? Ad un esame clinico risulterebbe evidente che uno o entrambi i membri della coppia non è in grado di concepirsi sola senza il coniuge o il convivente e così l’attivazione del conflitto tiene in vita la coppia, seppur nell’odio reciproco. Sembra un paradosso ma per chi si occupa di clinica è lo spettacolo quotidiano. Se quei due genitori volessero davvero bene ai bambini così come dichiarano, farebbero di tutto, ma proprio di tutto per ottenere la pace e non la guerra ed eviterebbero di svalutare l’altra parte della coppia. E’ utile qui richiamare l’aneddoto biblico del giudizio di re Salomone: la mamma vera avrebbe preferito cedere il proprio bimbo nelle mani della mamma impostore piuttosto che vederlo diviso in due con la spada. Appunto. Il conflitto biblico ha trovato uno sbocco previo intervento intrusivo dello Stato – rappresentato dal re –. Uno Stato che si è frapposto tra le parti ed ha imposto la pace e il rispetto del bambino.

 

1 Nella Regione Marche il servizio sanitario cui è affidata la tutela dei minori in collaborazione con il Tribunale dei Minori e con il Servizio Sociale Comunale è il Consultorio Familiare

 

Benedetti Ferdinando
psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista SPI , consultorio familiare di Osimo-Offagna.

Casoli Maria Cristina
assistente sociale, consultorio familiare di Ancona.

De Angelis Laura
assistente sociale, mediatrice del conflitto, consultorio familiare di Osimo-Offagna.

Salerni Michela
psicologo, psicoterapeuta tavistock, consultorio familiare di Osimo-Offagna.

Veroli Annalisa
assistente sociale,  consultorio familiare di Loreto-Castelfidardo.

(Maggio 2017)

 

Tratto da
ubiminor