Settore Edilizia del Comune di  Monza

ORDINANZA

IL DIRETTORE DEL SETTORE EDILIZIA

Visti i rapporti di Servizio redatti dal Nucleo di Vigilanza Edilizia della Polizia Locale,
rispettivamente in data 27 Aprile e 3 Maggio 2012, riguardanti l’effettuazione di opere
(scavo lineare atto alla ricerca di sottoservizi, abbattimento di alberature di alto
fusto) interessanti i seguenti ambiti appartenti al Patrimonio Culturale di cui all’art. 2
del D.Lgs. 42/2004:
- complesso monumentale del Parco della Villa Reale [Decreto Soprintende regionale
del 25/02/2003, ex art. 10 del D.Lgs. 42/2004];
- parco regionale della Valle del Lambro, istituito con LR 82 del 16/09/1983 (ambito
tutelato ex art. 142 lettera f, D.Lgs. 42/2004);

Preso atto che in data 20/04/2012, in atti di P.G. n. 45731, la S.I.A.S. ha comunicato
che in data 24/04/2012 avrebbe dato inzio ai lavori relativi alla Realizzazione ed
Esercizio di impianto distribuzione stradale carburanti ad uso pubblico, di cui
all'Autorizzazione Comunale n. di P.G. 41985 del 26/04/2012, ex LR 6/2010;

Considerato che la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di commercio e fiere”:
- all’art. 87 (Nuovi impianti) - comma 1 - pone in capo al comune l'autorizzazione per
l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti, stabilendo che – comma 2 -
detta autorizzazione sia rilasciata previa indizione di una conferenza di servizi ai
sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che
contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 1, il comune rilasci il permesso
a costruire di cui all'articolo 86, comma 2;
- all’art. 86 (Localizzazione impianti) comma 2 la norma regionale statuisce che “i
comuni stessi sono tenuti a rilasciare il permesso di costruire per la realizzazione
dell'impianto”.

Preso atto di come l’Autorizzazione Comunale n. 41985 di P.G. del 26/04/2012,
assunta al termine della procedura di indizione Conferenza dei Servizi (ed applicazione
dell’art. 14 quater, comma 3, della legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.), preveda
espressamente che la stessa debba intendersi “valida ai fini del contestuale rilascio
del permesso di costruire di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.”;

Ravvisato che agli atti del Settore Edilizia non risulta presentata alcuna istanza di
permesso di costruire relativa alla realizzazione del “nuovo impianto distribuzione
stradale carburanti ad uso pubblico”, né esista un valido Titolo Abilitativo in materia
edilizia che abbia per oggetto la loro realizzazione;

Considerato altresì che le opere avviate - pur di ridotta entità dal punto di vista
edilizio e non tali da potersi intendere quale espressione di compiuto "inizio dei lavori”
dal punto di vista del reale eventuale impianto del cantiere - stiano provocando un
immediato ed irreparabile danno al Patrimonio Culurale tutelato ai sensi del D.Lgs.
42/2004;

Visto l’art. 27 del D.P.R. 380/01 ;

O R D I N A

Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento

Al Committente: Autodromo Nazionale di Monza – S.I.A.S. SPA nella persona del
Direttore Generale Sig. FERRARI ENRICO, Via Vedano, 5 - 20900 Monza;

Al Direttore dei Lavori: Geom. EMANUELE VIALARDI residente in Via Roma, 56 13876
Sandigliano (BL), per l’occasione domiciliato presso l’Autodromo Nazionale di Monza,
Via Vedano, 5 - 20900 Monza;

Al Costruttore: Impresa EDILIMPIANTI s.r.l. nella persona del Procuratore Geometra
GIANNI ZONGARO, Via Meucci 1 – 20854 Vedano al Lambro (MB);

di sospendere immediatamente in via cautelare e sino al termine dell’assunzione – nel
termine di 45 giorni - dei provvedimenti definitivi, i lavori di cui in premessa in corso
di realizzazione in assenza di titolo abilitativo, con riserva dei provvedimenti che
risultassero necessari, salvi e impregiudicati quelli di carattere amministrativo e
penale connessi all’infrazione;

Inoltre si comunica ai sensi dell’art. 8 L. 241/90 che è stato iniziato il procedimento di
verifica della conformità edilizia che potrà portare ad un provvedimento di tipo
sanzionatorio ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.

E’ facoltà della S.V.:

1) Prendere visione degli atti del procedimento presso l'ufficio Edilizia del Comune
nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì 8.45 – 12.00 c/o Geom. Pescatore Pasquale;

2) Presentare al Comune memorie scritte e documenti entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della presente, ai sensi dell’art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni.


S I  D I S P O N E

1. la notifica del presente atto per ogni effetto di legge :

Al Committente: Autodromo Nazionale di Monza – S.I.A.S. SPA nella persona del
Direttore Generale Sig. FERRARI ENRICO, Via Vedano, 5 - 20900 Monza;

Al Direttore dei Lavori: Geom. EMANUELE VIALARDI residente in Via Roma, 56 13876
Sandigliano (BL), per l’occasione domiciliato presso l’Autodromo Nazionale di Monza,
Via Vedano, 5 - 20900 Monza;

Al Costruttore: Impresa EDILIMPIANTI s.r.l. nella persona del Procuratore Geometra
GIANNI ZONGARO, Via Meucci 1 – 20854 Vedano al Lambro (MB);


2. l’invio della copia del presente atto, per i provvedimenti di competenza a:
• Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Monza;
• Alla Provincia di Monza e Brianza, Direzione Centrale Assetto del Territorio
p.zza Diaz n. 1, Monza;
• Comando della Polizia Municipale, Sede
• Alla Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici - Palazzo Reale
Piazza Duomo, 12 20122 Milano PEC: mbac-sbap-mi@mailcert.beniculturali.it
• Al Parco della Valle del Lambro – PEC: parcovallelambro@legalmail.it
Monza, 03 Maggio 2012

IL DIRETTORE DEL SETTORE EDILIZIA
(Carlo Maria Nizzola)