Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso presentato nel 2008 da Comitato per il Parco “A. Cederna”, Italia Nostra Lombardia, Legambiente Lombardia e WWF Lombardia contro la concessione alla Sias che, dando in concessione 140 ettari di un Parco storico per 19 anni, tra l’altro, prevede:
- l’affidamento della concessione a trattativa privata senza il necessario svolgimento di una gara internazionale;
- un canone di locazione - 800.000 euro/anno, ovvero 57 centesimi al metro quadro – decisamente troppo basso rispetto alla consistenza delle strutture date in concessione e al loro utilizzo a scopo commerciale, provocando un grave danno erariale per i comuni di Monza e Milano. Il tutto senza l’obbligo da parte della Sias di fornire la dovuta cauzione finanziaria ai comuni;
- la non conformita’ alla legge quadro 447/95 sull’inquinamento acustico;
- il mantenimento con restauro delle fatiscenti sopraelevate malgrado ne fosse previsto l’abbattimento.
Dei 6 motivi di ricorso avanzati dalle Associazioni, il Tribunale amministrativo ha respinto i principali sostenendo la non legittimazione delle associazioni ambientaliste a intervenire su materie quali la gara d’appalto prevista dalla legge europea, la fideiussione, il canone d’affitto, come se le condizioni (gestionali ed economiche) alle quali viene affidata una concessione e i contenuti che vi sono al suo interno non avessero ripercussioni sul bene dato in concessione: in questo caso i 140 ettari di un Parco storico.
Al di là di ogni opinabile considerazione giuridica, la conseguenza dei criteri adottati dalla sentenza è che ai cittadini è impedita la possibilità di chiedere a un organismo giurisdizionale il controllo di legalità e di vigilanza sulle attività della pubblica amministrazione, lasciata dunque al libero arbitrio con tutte le conseguenze che ogni giorno leggiamo sui giornali.
E dunque i cittadini e le Associazioni vanno bene quando puliscono il Lambro e i Giardini, quando raccolgono fondi per restaurare parti del Parco che altri distruggono (vedi il Roccolo), quando accompagnano bambini e ragazzi delle scuole a conoscere il Parco, fornendo loro gratuitamente i relativi materiali informativi, etc. , ma non vanno più bene quando cercano di svolgere la funzione vicaria per cui sono nate: quella di vigilare e intervenire per salvaguardare un bene collettivo sopperendo ai limiti e alle connivenze nefaste di cui siamo quotidianamente testimoni.
In generale poi gli ulteriori motivi di ricorso sono stati liquidati sulla base di argomentazioni stringate che non hanno neppure preso in considerazione dati oggettivi provati dalla copiosa documentazione presentata. In particolare:
- sulla questione del rumore e dell’inquinamento acustico non si è tenuto conto delle conclusioni dei periti del Tribunale nella causa aperta dal Comitato Antirumore di Biassono circa i frequenti sforamenti dei limiti di legge e si fa riferimento alla realizzazione di sistemi fonoassorbenti che sarebbero stati da tempo introdotti ma dei quali non v’è traccia e che comunque, anche se ci fossero, risultano del tutto inefficaci visto che il rumore continua a disturbare la quiete degli abitanti e dei frequentatori del Parco;
- sulla questione dell’abbattimento delle sopraelevate, non si scioglie la contraddizione fra strumento urbanistico e vincolo della Soprintendenza e non si è avuta alcuna volontà di verificare se si era dato effettivo corso al restauro i cui tempi di realizzazione, lo ricordiamo, sono scaduti. Il restauro infatti avrebbe già dovuto essere terminato, mentre è appena iniziato e, oltretutto, sarà, con tutta evidenza, una rinfrescatura di facciata, come conferma la dichiarazione rilasciata dai tecnici dell’autodromo al Giorno dell’11 giugno 2014, che parla di restauro del guard rail e dell’asfalto ma esclude l’intervento sulle strutture che sono pericolanti e costituiscono, anche visivamente, un obbrobrio che il nostro Parco non si merita.
Il Tar ha anche condannato le Associazioni al pagamento di 2.000 euro di spese alla parte avversa colpendo così le Associazioni di cittadini che volontariamente, gratuitamente, rimettendoci di tasca propria, si impegnano per far conoscere, amare, rispettare e tutelare anche legalmente il bene monumentale rappresentato da Parco, Villa e Giardini Reale. Pur nel rispetto della pronunzia e con la riserva di proporre l’ eventuale impugnazione , a questo punto attendiamo che il comune faccia valere da subito i diritti derivanti dalle clausole contrattuali, specie in ordine alle penali ivi previste, nonché un’ attività seria di controllo e verifica delle opere sulle quali, nonostante tutto, intendiamo dire la nostra.
COMITATO PER IL PARCO A. CEDERNA
Monza, 21 luglio 2014