“L’INCA-CGIL di Monza vince un ricorso “storico” sul caso della signora Bianca”
La Signora Bianca, dopo 20 anni di lavoro nel privato e una decina di anni nella scuola, avrebbe potuto accedere al pensionamento, già dal 2006, senza dover pagare alcuna ricongiunzione per trasferire i suoi contributi previdenziali dall'Inpdap all'INPS.
Bianca decise di proseguire l'attività lavorativa nella scuola a causa dell’esiguo importo della pensione che non considerava sufficiente a garantirle una vecchiaia dignitosa.
L’INCA- CGIL della Brianza presentò la domanda di ricongiunzione alla signora Bianca il 30 luglio 2010, senza attendere la cessazione dell’attività lavorativa che sarebbe avvenuta solo qualche mese dopo: il 31 agosto 2010. L’Inps, però, applicando alla lettera le nuove disposizioni, il 5 settembre 2010 rispose con la richiesta di un versamento di 84.498,45 euro, in applicazione dell’art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78 del 2010, che già a decorrere dal 1° luglio 2010 ha tramutato il regime di ricongiunzione in oneroso.
L'assenza di un periodo transitorio per l'attuazione delle norme citate ha letteralmente stravolto il destino pensionistico di migliaia di lavoratori con posizioni contributive maturate in più gestioni che avevano già posto in essere scelte irreversibili come cessazione del rapporto di lavoro, adesione a procedure di mobilità, dimissioni irrevocabili, contribuzione volontaria ecc..
Il legale del Patronato Inca di Monza, in coordinamento con i legali di Inca nazionale, ha sempre sostenuto che la retroattività del termine ultimo entro cui poter presentare domanda di ricongiunzione gratuita dei contributi (1° luglio 2010) fosse irrazionale e in nessun modo giustificata perché crea una discriminazione fra soggetti che abbiano del tutto casualmente presentato la domanda prima e dopo tale data e l’irragionevolezza della disposizione sarebbe ancora più stridente in considerazione della gravosità dell’onere imposto.
Grazie al ricorso dell’INCA-CGIL MB la Corte Costituzionale ha cancellato alla fine la retroattività della norma. Chi ha presentato domanda di ricongiunzione contributiva tra il 1° e il 30 luglio 2010 ha diritto a completare l’operazione di trasferimento dei contributi da una gestione esclusiva all’Inps in modo totalmente gratuito.
E’ quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 147/2017 del 23 maggio scorso dichiarando illegittima la retroattività della norma che ha reso onerosa la ricongiunzione dei contributi da Inpdap a Inps. Si tratta cioè dell'art.12 comma 12-septies del decreto legge n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, entrata in vigore il 31 luglio, ma con efficacia retroattiva a partire dal 1° luglio 2010.
Una scelta quella del legislatore già all’origine fortemente criticata dall’Inca che spinse la sede monzese del Patronato INCA a proporre ad una propria assistita il contenzioso giudiziario.
Il caso della signora Bianca, alla luce della citata sentenza, diviene emblematico e rappresenta uno di quei tanti casi che la Legge 122/2010, prima, e la Legge Fornero, dopo, hanno prodotto nel nostro paese.
Si è dovuto attendere anni fino al pronunciamento della Corte Costituzionale che con la sentenza 147/2017 ha sanato un vuoto normativo che la Legge 122/2010 ha creato.
“Giustizia è fatta”, dichiara Davide Cappelletti, Direttore del Patronato Inca Cgil in Brianza “La signora da settembre 2010 percepisce una pensione di sole poche centinaia di euro perché non poteva permettersi i costi della ricongiunzione. Nel lavoro che svolgiamo quotidianamente, l’intuizione del singolo Funzionario di Patronato, supportata dalla preziosa collaborazione dei legali di cui INCA si avvale, è in grado di garantire tutele che norme o circolari troppo spesso tendono a limitare. Bianca avrà quindi diritto al ricalcolo della sua pensione che includerà anche la contribuzione versata all’Inpdap che sino ad oggi non ha dato titolo ad alcun trattamento pensionistico”.
Monza, 6 luglio 2017
Ufficio Segreteria e Comunicazione
CGIL Monza e Brianza