Approvato il Regolamento del Verde, un ulteriore strumento in difesa e valorizzazione del patrimonio cittadino
Garantire la tutela del verde quale bene fondamentale della comunità, disciplinandone la formazione, la gestione, la manutenzione e l’uso.
È questa la premessa del Regolamento del verde e d’uso degli spazi verdi, approvato dal Consiglio comunale nell’intento di riconoscere la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti culturali e ricreativi.
In quest’ottica, anche il verde di proprietà privata diventa oggetto di rispetto e tutela: il Regolamento infatti si applica al patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato posto nel territorio comunale.
Particolare tutela è prevista per alberi con circonferenza del tronco di almeno 80 centimetri e per piante di qualsiasi dimensione facenti parte di architetture vegetali con più di 50 anni. Prevista una protezione specifica per gli alberi monumentali e per formazioni in macchie arboree.
Prima di procedere con abbattimento - nel caso di alberi con circonferenza di almeno 80 cm - i proprietari sono tenuti a richiedere autorizzazione all’ufficio ecologia inserendo descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza del fusto, motivazione dell’abbattimento e documentazione fotografica. Nel caso di alberi con circonferenza superiore a 250 cm è richiesta anche una perizia tecnica a firma di tecnico abilitato con competenza in arboricoltura.
L’abbattimento in assenza di autorizzazione comporta sanzione pecuniaria e spese per procedere alla compensazione. A compensazione degli alberi abbattuti il richiedente dovrà reimpiantare un numero uguale di esemplari arborei su proprietà privata. In alternativa potrà versare al Comune, per ogni alberatura da abbattere, la somma necessaria a sopportare i costi di ripiantumazione in area pubblica e di posa per 3 annualità dalla messa a dimora.
Non è prevista alcuna compensazione in caso di abbattimenti di alberature morte, di abbattimento a seguito di sentenze giudiziarie, per evidenti ragioni di pubblica incolumità o nel caso di intervento di diradamento su un popolamento arboreo eccessivamente denso, previo assenso dell’ufficio competente.
In caso di potatura, le operazioni dovranno essere svolte nell’ottica della preservazione degli esemplari arborei, da eseguire preferibilmente durante il periodo di riposo vegetativo dell’albero, e comunque entro il 20 marzo.
Per la potature di alberi aventi un diametro pari o superiore a 50 cm (circonferenza 157 cm), è necessaria la segnalazione dell’inizio dei lavori ai competenti uffici comunali. E’ vietato in ogni caso l’intervento di capitozzatura della chioma, ammessa solo per le piante di salice e gelso.
Anche i progetti edilizi dovranno tenere in massimo conto il verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali. Nel caso di nuove costruzioni, la documentazione relativa dovrà essere sempre corredata di planimetria in scala 1:500 riportante gli alberi presenti sull’area oggetto di intervento, nonché l’indicazione degli alberi da abbattere per i quali dovrà essere inoltrata l’apposita autorizzazione subordinata alla reintegrazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi.
I proprietari di aree a verde sono tenuti ad effettuare periodicamente interventi di pulizia dell’area, taglio dell’erba, rimonda delle porzioni di chioma secche, difesa da parassiti e interventi necessari a tutela della pubblica incolumità. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,50.
Tutte le piante colpite da patologie devono essere prontamente segnalate agli Organi Fitosanitari Regionali competenti. Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che per virulenza o velocità di diffusione o estensione possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei o diffondersi ampiamente.
Per quanto riguarda le Aree verdi, il Regolamento ricorda che è vietato raccogliere fiori e frutti, appendere cartelli segnaletici agli alberi, sostare per pic-nic tranne dove specificatamente permesso, campeggiare e pernottare. Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi. Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell’Amministrazione.
Sono previste sanzioni pecuniarie, in caso di violazioni al Regolamento, che vanno da un minimo di 50 ad un massimo di 480 euro.
Lissone, 2 Maggio 2017