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Due aree agricole nel territorio di Monza salvate - per ora - dal cemento grazie alla dichiarazione di illegittimità di una norma nella Finanziaria 2008

Una sentenza salva-verde. È quella che la Corte Costituzionale ha depositato il 30 dicembre scorso e che dichiara illegittima una particolare norma contenuta nella Finanziaria 2008, il comma 2 dell’articolo 58. Secondo questa disposizione, con l’approvazione da parte dei Comuni i piani con cui gli enti territoriali rendono vendibili i propri immobili (i cosiddetti “piani delle alienazioni e delle valorizzazione immobiliari”) sarebbero diventati automaticamente varianti agli strumenti urbanistici comunali (il testo del comma nella nota 1 in fondo alla pagina).

 

La norma era stata impugnata dalle regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Ma anche Legambiente Lombardia aveva sollevato, nel maggio del 2009, problemi di incostituzionalità della norma avanti al Tar, per il caso di Monza.

 

Il 16 dicembre scorso la Corte Costituzionale ha infine accolto il ricorso e dichiarato l’illegittimità costituzionale della quasi totalità del comma, ribadendo che in queste materie lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, mentre spetta alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio: in particolare, al primo spetta prescrivere criteri ed obiettivi, ma è riservata alle seconde l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi. La norma bocciata, invece, violava questo principio stabilendo l’effetto automatico di variante ed escludendo in quasi tutti i casi le verifiche di conformità, e introducendo di fatto una disciplina che non lasciava spazi d’intervento al legislatore regionale.

 

La Corte ha invece riconosciuto la legittimità della proposizione iniziale del comma, secondo cui “L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica”.

 

La competenza è delle Regioni

Con questa sentenza, la Consulta ha ribadito dunque che la materia è di competenza della Regione, e pertanto la normativa e la procedura di approvazione delle varianti urbanistiche rimangono quelle previste dalle singole regioni. Per la Lombardia, in particolare la procedura prevede: l'avvio del procedimento; la raccolta di suggerimenti e proposte di chiunque; la richiesta dei pareri delle parti sociali; la discussione della variante; l'adozione del Consiglio Comunale; il deposito e la sua pubblicazione; la raccolte delle osservazioni; le controdeduzioni e l'approvazione finale.

 

Legambiente schierata per Monza

Anche a Monza, giusto a febbraio del 2008, era stato redatto quel tipo di Piano allegato al Bilancio del 2009. In particolare spiccavano due aree agricole comunali: una in via Adda, in zona del Malcantone (verso il Comune di Concorezzo) e l'altra in fondo a viale Libertà e all'inizio di via Sant'Anastasia, posta dietro la cascina San Bernardo.

Non a caso Legambiente, attraverso i propri legali, gli avvocati Emanuela Beacco e Claudio Colombo,  aveva fatto ricorso al Tar Lombardia, i cui punti essenziali erano riportati anche in un articolo di questa Rivista. Tra le questioni sollevate del ricorso anche quella relativa alla incostituzionalità di quell'articolo di legge. Ora la Suprema Corte ora ha dato ragione ai rilevi formulati.

Le aree agricole comunali sono, per ora, salve!

 

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(1) L'articolo 58 della legge 133/2008 prescriveva che: "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione."

"L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazionicostituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. ."

Gli autori di Vorrei
Giorgio Majoli
Giorgio Majoli

Nato nel 1951 a Brescia, vive a Monza dal 1964. Dal 1980 al 2007, ha lavorato nel Settore pianificazione territoriale del Comune di Monza, del quale è stato anche dirigente. Socio di Legambiente Monza dal 1984, nel direttivo regionale nei primi anni ’90 e dal 2007, per due mandati (8 anni). Nell’esecutivo del Centro Culturale Ricerca (CCR) di Monza dal 1981. Ora pensionato, collabora come volontario, con associazioni e comitati di cittadini di Monza e della Brianza, per cercare di migliore l’ambiente in cui viviamo.Qui la scheda personale e l'elenco di tutti gli articoli.