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Un bando per cedere ai privati per 30 anni il corpo centrale dell'edificio e l'onnipresenza di Regione Lombardia. Ma allora il consorzio e il suo direttore profumatamente pagato cosa fanno? In un lunghissimo documento la loro risposta.


C

ome si suol dire, la domanda sorge spontanea. Visto che Comune di Monza e Regione Lombardia dicono di non farcela a gestire la Villa Reale e il suo recupero e visto che la vogliono affidare ai privati per 30 anni a prezzi stracciati, il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza - di cui il sindaco Mariani è Presidente e Pietro Petraroia è il ben pagato direttore - cosa ci stanno a fare e cosa faranno? La risposta (o la difesa, verrebbe da dire) il Consorzio l'ha affidata ad un comunicato disponibile sul suo sito, 11 pagine in cui si ripercorrono i compiti dell'Ente e soprattutto si giustifica la decisione di coinvolgere il privato nel futuro della Villa. Ecco il testo integrale.


La Villa Reale si può salvare
Ecco cosa stiamo facendo

Dal 2004 l’Italia dispone di una nuova normativa sulla tutela del patrimonio culturale (costituito da beni culturali e beni paesaggistici), che con successive modifiche ha raggiunto il suo assetto definitivo nel 2008: è il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (di séguito menzionato come Codice BCP). Per la prima volta la legge di tutela riguarda anche la “valorizzazione” del patrimonio culturale: un ambito normativo la cui competenza spetta alle Regioni, ma sul quale lo Stato, per disposizione costituzionale (art. 117), deve indicare i “principi generali” da tenersi in conto in qualsiasi legge sulla valorizzazione che venga prodotta dalle Regioni a statuto ordinario.

E’ proprio per questo che il Codice BCP, per decisione condivisa di Stato e Regioni, mette accanto alle norme di tutela anche i principi generali sulla valorizzazione, dai quali, dunque, non si può derogare, so-prattutto perché costituiscono la garanzia di un sufficiente grado di coerenza fra le future leggi regionali e la normativa stessa di tutela.

C’è dunque una differenza sostanziale ma anche una connessione stretta fra “tutela” e “valorizzazio-ne”. Se in Italia la tutela è una funzione statale da sempre (salvo che nelle regioni a statuto speciale), non si ha però ancora sufficiente confidenza con il senso ed il contenuto delle attività di valorizzazione.

Il “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza” è stato costituito proprio per assicurare, attraverso la ge-stione unitaria di tutte le proprietà e comproprietà di beni immobili e mobili relativi alla Villa Reale e a tutte le sue pertinenze, la valorizzazione a fini culturali del grande complesso monumentale, il maggiore parco storico europeo interamente circondato da un muro di cinta.

Che cosa deve fare chi si occupa di valorizzazione? Che cosa significa valorizzare il patrimonio culturale di un complesso così importante ma anche gestito a lungo in modo sostanzialmente frammentario? Come farlo?

Naturalmente non tutte le risposte possono venire dal Codice BCP, che se ne occupa essenzialmente agli articoli 6 e 111 - 115; molti temi potranno essere sviluppati e precisati da ulteriori interventi norma-tivi emanati a livello sia nazionale sia regionale. L’essenziale comunque è che la valorizzazione va pro-gettata e gestita a partire dal pieno riconoscimento dei valori culturali di cui si vuole garantire simul-taneamente, in ogni caso concreto, la massima conservazione (tutela) e la massima fruizione pubblica, in modo da non creare conflitti tra queste due esigenze parimenti essenziali. L’Italia e la Lombardia in particolare dispongono ampiamente delle competenze scientifiche, manageriali e tecnologiche che, caso per caso, possono consentire la messa a punto dei progetti più adeguati, pensati “su misura” ma sempre nel rispetto delle norme di riferimento.

Proprio per questo, nello Statuto del Consorzio oltre alla conservazione del complesso monumentale della Villa Reale e della sua fruizione pubblica - anche in sinergia con le molte “ville di delizia” della Brianza - si è voluto evidenziare l’impegno per la ricerca scientifica applicata alle nuove sfide della va-lorizzazione: siamo in un mondo nel quale l’accesso alla cultura non può più essere elitario, ma neppure può portare al degrado (fisico o di percezione) del patrimonio culturale per colpa di uno sfruttamento ignorante ed irresponsabile.

E’ un compito difficile, dati anche i vincoli imposti ai bilanci pubblici che riducono le risorse per gli in-vestimenti pubblici, inclusi quelli relativi alla cultura. E’ necessario ricordare che la maggior parte dei be-ni culturali del passato sono stati realizzati e poi curati per secoli perché inseriti in un ciclo di godimento e fruizione - dunque culturale ed economico insieme - nel quale essi svolgevano un ruolo attivo, grazie solitamente a soggetti non statali; ad esempio, i palazzi di città e le ville di campagna, così come le anti-che cascine e le tante chiese e cappelle di un tempo, vivevano in un contesto di relazioni sociali, culturali ed aziendali che permetteva alle famiglie ed alle comunità di considerarle non un peso, una voce di co-sto, ma un luogo di bellezza e di produzione simultaneamente; da qui derivava la sostenibilità di una conservazione sapiente e continuativa.

Oggi la legge di tutela, cioè il Codice BCP, impone a tutti gli enti pubblici che costituiscono la Repubblica (quelli indicati dall’art. 114 della Costituzione) di contribuire alle spese per la conservazione del pa-trimonio culturale tutelato a chiunque appartenga, a partire naturalmente da quello di cui hanno diretta proprietà e gestione; ma, contemporaneamente, promuove la riattivazione di un ciclo aziendale che ab-bia quale premessa la tutela dei beni culturali e paesaggistici e che coinvolga, se possibile, soggetti eco-nomici capaci di concorrere con le proprie competenze organizzative imprenditoriali e con risorse finan-ziarie aggiuntive alla conoscenza, sicurezza, conservazione e fruizione pubblica.

Come farlo? E’ un percorso in parte da inventare e sperimentare, studiando soluzioni “su misura”, a condizione che la sicurezza e la buona conservazione dei beni siano prioritariamente salvaguardate in vi-sta proprio della fruizione da parte della collettività.

Nel caso della Villa Reale e del Parco di Monza la scelta fatta nel 2008 dagli enti comproprietari (Mini-stero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Monza) è sta-ta quella di costituire un soggetto apposito, il Consorzio, seguendo alla lettera il Codice BCP: si veda, a tal proposito, l’art. 115 comma 2, dal quale si evince che il nostro Consorzio è un ente di gestione diret-ta dei beni che riceve in consegna per la valorizzazione culturale.

L’Accordo prevede infatti che al Consorzio sia demandato il compito di elaborare e sviluppare il piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione delle aree affidate, nonché di provvedere a regolare e gestire le attività di valorizzazione, anche in forma integrata, e anche mediante la costituzione di apposi-ti uffici e servizi deputati pure all’affidamento a terzi delle attività di valorizzazione e al controllo del loro svolgimento.

Lo statuto inoltre prevede che il personale di cui il Consorzio abbisogna debba essere fornito priorita-riamente dagli enti che lo costituiscono. Il Consorzio va dotato infatti, in base alla legge, degli strumenti

di servizio che il Codice BCP indica all’art. 111: «costituzione ed organizzazione stabile di risorse, struttu-re o reti, ovvero [ ... ] competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio del-le funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6» del Codice medesimo.

Quanto agli aspetti operativi, i comproprietari hanno confermato con l’ “Accordo Strategico” nel 2008 - un anno prima della costituzione del Consorzio - di lasciare alla Regione Lombardia il ruolo a suo tempo assegnatole con precedente Accordo di Programma, ovvero quello di promuovere il restauro del com-plesso monumentale, in particolare della Villa e dei Giardini Reali. Hanno altresì precisato il loro accor-do, poi ribadito nell’Atto Costitutivo del Consorzio del 20 luglio 2009 , sul fatto che la Regione affidi alla propria struttura operativa dedicata agli interventi di gestione del patrimonio e valorizzazione immobi-liare (Infrastrutture Lombarde SpA) le attività di stazione appaltante per i lavori di restauro e valorizza-zione, la cui complessità produrrebbe inutili lentezze e costi duplicati se il Consorzio dovesse dotarsi in proprio di tutte le competenze necessarie allo svolgimento di un simile ruolo.

L’art. 7 dell’Atto Costitutivo stabilisce infatti che al Consorzio è demandato il compito di provvedere, tramite Regione Lombardia, all’affidamento delle opere e dei lavori, nonché dei servizi e delle forniture necessari all’attuazione degli interventi di conservazione e di recupero ed adeguamento funzionale della Villa, propedeutici alla valorizzazione culturale del complesso. Lo stesso articolo prevede che, al fine di provvedere a tali affidamenti, il Consorzio si avvalga della Regione Lombardia, attraverso Infra-strutture Lombarde SpA.

Questa soluzione consente oggi al Consorzio di concentrare il proprio impegno economico, culturale ed organizzativo sulla gestione e la valorizzazione, rispetto alla quale le complesse attività di restauro e recupero funzionale costituiscono soltanto il primo passo o addirittura il mero presupposto.

Ciò significa che il Consorzio potrà concentrare il suo Piano strategico di sviluppo culturale (previsto dal Codice BCP, art. 112, comma 4) essenzialmente sulle attività connesse all’utilizzazione pubblica e alla conservazione programmata del patrimonio culturale, divenendo l’interlocutore unico ed unitario degli operatori privati di cui, come è verosimile, occorrerà avvalersi per attuare al meglio il recupero e un pie-no apprezzamento dei valori culturali del complesso.

Occorre ricordare che in Italia le funzioni di gestione tipiche di un museo o altro istituto assimilabile so-no state attentamente descritte a partire dal Codice deontologico dell’International Council of Museums (ICOM, l’organizzazione non governativa dell’UNESCO per i musei) per mezzo di un decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali: l' ”Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzio-namento e sviluppo dei musei” 1. Si tratta di un atto di normativa tecnica costruito in forte collaborazio-ne fra Stato e Regioni, con l’apporto scientifico e tecnico di istituzioni nazionali, applicato per prima in Italia da Regione Lombardia con la propria normativa sulla qualità dei servizi museali e ormai recepito da molti musei sia statali che locali, cui il Consorzio è chiamato ad attenersi e con esso qualunque operato-re gestisca, anche nella Villa Reale o in altri edifici dell’intero complesso monumentale, strutture di ca-rattere museale, così come definite dall’art. 101 del Codice BCP .

E’ ovvio che la gestione di un complesso monumentale di 734 ettari, con molti edifici antichi e moder-ni, non può prescindere da apporti imprenditoriali importanti e specialistici, a partire dal restauro dei monumenti che ospita, inclusa la consistenza vegetale e faunistica dell’Imperial Regio Parco, o, almeno, di quanto di esso ci è pervenuto in termini riconoscibili e che possiamo cioè tuttora apprezzare e godere, con l’impegno di trasmetterlo al futuro.

La necessaria integrazione di funzioni e azioni per gestioni complesse

Il Codice BCP individua, per gestioni complesse e in presenza di più soggetti proprietari (proprio come avviene nel caso della Villa Reale) il ricorso ad accordi interistituzionali e l’adozione della modalità della “concessione” attraverso gara pubblica, così da assicurare l’integrazione di una serie di funzioni ed azio-ni, che garantiscano appunto il simultaneo rispetto sia delle esigenze di migliore fruizione pubblica, sia delle esigenze della tutela (si veda la conclusione dell' art. 6 del Codice). Il Consorzio, quindi, da un lato indirizzerà e controllerà le attività dei soggetti operativi (profit o no-profit) della cui attività e know-how potrà avvalersi per coniugare la fruizione pubblica con il rispetto delle esigenze della tutela (a partire dalla conservazione programmata dei beni), dall’altro dovrà rispondere agli enti consorziati - cioè alle i-stituzioni proprietarie - del suo operato rispetto agli indirizzi da esse ricevuti. Questo avviene ed avverrà attraverso due organismi previsti dallo statuto consortile: il Consiglio di Gestione e l’Assemblea consorti-le.

In altri Paesi europei le complesse attività di gestione relative a collezioni e complessi monumentali pubblici vengono da tempo affidate ad enti di natura pubblica o privata, comunque distinti dai soggetti istituzionali proprietari, che, naturalmente, si riservano il pieno controllo ed il governo dell’amministrazione di tali enti. Le ex residenze reali e nobiliari d’Europa sono un patrimonio valorizza-to e gestito da “programmi di manutenzione” economicamente sostenibili (come nel caso dei beni di Sua Maestà Britannica con il Conservation management), oppure associato a formule di “monitoraggio economico” (per i palazzi reali di Svezia), con programmi dettagliati di controlli e di ispezioni (in Norve-gia e in Spagna) o con una figura di responsabile della cura e dei costi (come accade per la Reggia di Ver-sailles in Francia).

Anche in Italia sono da tempo operanti soluzioni organizzative di gestione indiretta: basti pensare al Museo Egizio di Torino o al MAXXI di Roma (che hanno natura di Fondazione) oppure alle molte gestioni relative ai servizi cosiddetti “aggiuntivi” di musei statali e locali affidate a soggetti privati (ad esempio, a Milano, il Cenacolo Vinciano) e alle gestioni di monumenti e musei affidate a enti privati in forma di glo-bal service (ad esempio, a Roma, i Musei Capitolini o il Palazzo delle Esposizioni).

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, diversamente dalle fondazioni, è però un ente pubblico ed opera direttamente sui beni ad esso affidati per la valorizzazione ottemperando a quanto previsto dal Codice BCP art. 114 e mediante personale delle amministrazioni ad esso partecipanti, come sopra espli-citato; ma può e deve avvalersi di concessionari, secondo quanto dispone il Codice BCP all’ art. 115 commi 4-6.

Per evitare una discontinuità tra l’azione di restauro e l’avvio della fruizione pubblica (obbiettivo fina-le, visto che, in base all’ art. 2 del Codice BCP , «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sem-pre che non vi ostino ragioni di tutela»), i comproprietari del complesso monumentale hanno convenuto di dare in concessione, suddividendo l’intervento complessivo in lotti funzionali, non soltanto il comple-tamento della progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro, ma anche la successiva gestione della fruizione pubblica e dei servizi di accoglienza e collaterali connessi.

Tale decisione si è basata sulla considerazione che tali servizi potranno produrre una redditività che consenta, oltre al necessario margine di utili di spettanza dell’imprenditore, la copertura dei significativi

costi tipici della gestione continuativa di un bene di tal guisa (si pensi alla manutenzione ordinaria, pro-grammata e straordinaria delle opere e degli impianti, le utenze di ogni tipo, i servizi di sicurezza, l’accoglienza del pubblico, l’attività promozionale e quanto necessario per il funzionamento e le conser-vazione in perfetto condizioni del complesso), in piena coerenza con il quadro progettuale complessivo delineato dal raggruppamento di progettisti selezionato attraverso una procedura ad evidenza pubblica e cui è stato affidato il compito di progettare l’intero intervento di restauro del complesso della Villa Re-ale e delle sue pertinenze, stimato in oltre cento milioni di euro per il completamento in tutte le sue par-ti.

Il cd. “progetto Carbonara” (come riportato sui giornali in considerazione del nome del presidente dell’ATI di progettisti, il Prof. Giovanni Carbonara) presenta un eccezionale livello di dettaglio (nelle ta-vole e nelle relazioni che le accompagnano) e, essendo stato messo a punto nella sua redazione conclu-siva secondo le indicazioni sia dei proprietari che della competente Soprintendenza, costituisce un qua-dro di riferimento imprescindibile, proprio perché condiviso ed autorevole, e può ben consentire lo svi-luppo di interventi per lotti successivi senza che si perda di vista la coerenza dell’insieme, garantita dal Consorzio nel rispetto del Piano strategico di sviluppo culturale . Pertanto la progettazione definitiva ed esecutiva potrà svilupparsi in modo progressivo, mano a mano che i singoli lotti risulteranno finanziabili e, quindi, cantierabili.

La dimensione e la complessità del monumento, la gravità e la pervasività delle forme di deteriora-mento che lo interessano non rendono possibile lo sviluppo della progettazione all’interno degli uffici tecnici degli enti comproprietari; anzi sembra opportuno, se non addirittura inevitabile, che la progetta-zione di maggior dettaglio venga sviluppata potendo contestualmente disporre di un cantiere che nelle prime fasi garantisca un continuo, adeguato approfondimento (mediante saggi ed indagini diagnostiche complesse) della conoscenza dell’edificio, tenendo presente anche la sua utilizzazione futura. A questo proposito, è il caso di ricordare come perfino il Legislatore ha previsto che i lavori di restauro possano essere appaltati anche in assenza di un progetto esecutivo, e questo per la ragione trasparente che solo in corso d'opera si può avere la conoscenza del manufatto che legittima la redazione di un progetto ese-cutivo degno di questo nome e tale da non legittimare l'insorgenza di contenziosi in fase di realizzazione.

Al fine di individuare i partner privati che dovranno realizzare gli interventi strumentali alla valorizza-zione del complesso monumentale, il Consorzio ha potuto e potrà avvalersi , sulla base di quanto stabili-to nel proprio Atto Costitutivo e Statuto, come già indicato, del supporto di Infrastrutture Lombarde S.p.A. (struttura del tutto interna al Sistema regionale ai sensi della L.R. 14/2010 2) come stazione appal-tante dei lavori di restauro, progettazione definitiva ed esecutiva inclusa, e dei servizi di gestione del Corpo centrale della Villa (I lotto funzionale dell’intervento complessivo). Ciò ha consentito di utilizzare subito i finanziamenti disponibili (prevalentemente regionali), nell’attesa di reperire le ingenti risorse necessarie al finanziamento dell’intero intervento di recupero della Villa.

L’esigenza di tenere saldamente unite e sotto controllo le attività da sviluppare prima, durante e dopo il restauro ha indotto a individuare una procedura che garantisse la realizzazione da parte di un unico soggetto articolato al suo interno con competenze diversificate e complementari, delle attività proget-tuali, di conservazione e di successiva gestione, che possa garantire l’affidabilità di un progetto di lavori e di un progetto di valorizzazione strettamente connessi e posti in sequenza di attuazione, senza possibi-lità di rimbalzare sulla committenza le sicure difficoltà di armonizzazione dei diversi momenti di inter-

vento: quello del restauro, quello della valorizzazione e quelli, ad essa “interni”, della conservazione programmata e della fruizione pubblica, da gestire in modo armonico e secondo logiche di sostenibilità concretamente praticabili. Tale procedura è stata individuata nella concessione di costruzione e gestio-ne come definita agli articoli 142 e seguenti del Codice dei Contratti pubblici (cfr. in partic. l’art. 197, comma 3), in modo da ottemperare anche alla volontà di ricerca e sperimentazione di strumenti innova-tivi per la valorizzazione dei beni culturali sopra richiamata, in quanto l’intervento è uno dei primi di tale tipologia nel panorama italiano e potrebbe diventare un modello di riferimento per interventi similari.

Pertanto, a valle della procedura di gara avviata da IL SpA, verrà selezionato un soggetto imprendito-riale provvisto delle competenze e delle risorse necessarie non soltanto a garantire l’avanzamento al li-vello definitivo ed esecutivo della progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro, ma altresì idonee a provvedere alle attività di valorizzazione nel rispetto del Piano strategico di sviluppo culturale approva-to dal Consorzio e alla copertura dei costi della successiva gestione quali manutenzione e conservazione ordinaria e straordinaria, utenze, gestione di tutti i servizi di sicurezza (safety - security), manifestazioni culturali ed educative, servizi al pubblico, etc., in conformità al contratto di concessione / servizio che verrà stipulato con il Consorzio.

Gli spazi della Villa Reale di Monza affidati in concessione saranno gestiti dal privato nel rispetto del Piano strategico elaborato dal Consorzio. Il concessionario dovrà inoltre concordare annualmente con quest’ultimo il programma delle manifestazioni e degli eventi, nonché la loro tipologia, da ospitare negli spazi a ciò dedicati e completamente aperti al pubblico, nonché sottoporre a preventiva autorizzazione le ulteriori attività che verranno ospitate nel complesso.

L’accesso alla Villa sarà consentito a tutti cittadini, che potranno finalmente fruire del bene, dei piccoli esercizi commerciali e artigianali che saranno posti al piano terreno del complesso, dell’Alta Ristorazione posta al piano Belvedere, dei Piani Nobili attraverso le attività formative e culturali che verranno in essi ospitate (eventi, mostre, attività istituzionali), nonché della Corte d’ingresso, messa in sicurezza e desti-nata a ospitare mostre, concerti e attività all’aperto.

Compito del Consorzio sarà quello di soprintendere al controllo in relazione alla tipologia di attività che verranno svolte nella Villa e alle modalità del loro svolgimento e, allo stesso tempo, preservare e ge-stire gli appartamenti reali dell’Ala Sud (il cosiddetto “Museo della Villa”), inclusa la porzione ospitata nel Corpo centrale, e gli ulteriori immobili facenti parte del complesso, destinando le risorse derivanti dai canoni di concessione che il concessionario dovrà corrispondergli alla tutela, conservazione e valoriz-zazione di questi ultimi, in un circolo virtuoso che consente di alimentare l’interesse pubblico con risorse e competenze proprie di operatori privati con la necessaria esperienza nel settore.

Il Consorzio provvederà invece alla gestione diretta del Museo della Villa Reale e del Parco di Monza, nonché alla implementazione delle attività come declinate nel Piano strategico di sviluppo culturale 2010 e i suoi aggiornamenti che nel tempo il Consorzio provvederà ad elaborare.

Non esiste quindi conflitto fra la giusta remunerazione dell’investimento privato e la fruizione del mo-numento storico e artistico da parte dei cittadini.

***

Siamo sicuri che entro pochi anni la Villa Reale di Monza, grazie al recupero di tutto il corpo centrale, comincerà ad essere degna sede museale, integrata con quello straordinario museo all’aperto che è co-stituito dai Giardini Reali, uno dei più antichi giardini all’inglese dell’Europa continentale; potrà ospitare molto meglio di oggi manifestazioni espositive, letterarie e musicali di livello internazionale ed essere sede accogliente per la rappresentanza istituzionale e di governo. E’ auspicabile che anche le università, le associazioni, le imprese vi riconoscano un luogo di incontro e di identificazione; certamente molti gio-vani europei la scopriranno come una nuova casa comune nella quale incontrarsi e costruire il proprio futuro. E tutto questo offrirà cultura, servizi e lavoro al territorio.

O forse qualcuno preferirebbe che continuasse ad essere com’è ora?

ALLEGATO

Dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (Decreto legislativo 42 / 2004 e successive modifiche ed in-tegrazioni) si riproducono di séguito gli articoli più significativi sulla valorizzazione e sul suo rapporto con la tutela, la fruizione pubblica, l’organizzazione nonché sulle garanzie per una gestione diretta (cioè con-dotta direttamente dagli enti pubblici proprietari o consegnatari dei beni) oppure indiretta (cioè affidata a soggetti privati o misti mediante concessione, sulla base di gare pubbliche). Per consultare il Codice nel suo testo completo si suggerisce di accedere al link:

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1240240310779_codice2008.pdf

« Art. 2 - Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, ar-cheologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali te-stimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Art. 3 - Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività co-noscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e compor-tamenti inerenti al patrimonio culturale.

Art. 4 - Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamenti ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad ammi-nistrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

[...]

Art. 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, an-che da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la pro-mozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizza-zione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patri-monio culturale.

Art. 7 - Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Articolo. 101 - Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeolo-gici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga(*), conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga(*) e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la Lettura e lo studio;

c) "archivio";una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assi-cura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed e-spletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008

Art. 111 - Attività di valorizzazione

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio del-le funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipa-re soggetti privati.

2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Art. 112 - Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la di-sponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valoriz-zazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni cultu-rali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti terri-toriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei setto-ri produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli inte-ressati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre ammini-strazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'ela-borazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valo-rizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i pri-vati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni cultu-rali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della cono-scenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e fi-nanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 113 - Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.

3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del be-ne in sede di adozione della misura di sostegno.

4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Art. 114 - Livelli di qualità della valorizzazione

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uni-formi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.

2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il ri-spetto dei livelli adottati.

Art. 115 - Forme di gestione

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata auto-nomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni mede-sime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.

3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e in-tegrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valuta-zione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale so-no determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta del-le amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli ef-fetti del conferimento in uso dei beni.

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferi-mento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi previ-sta al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia pa-trimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza inden-nizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 116 - Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti as-soggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.

Art. 117 - Servizi per il pubblico

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115.

5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110